Sentenza n. 16741/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa, inclusi la graduatoria, la relazione sintetica e i verbali della commissione esaminatrice, nonché la deliberazione di nomina e la successiva deliberazione n. 1635/2025
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la relazione sintetica dell'8 maggio 2025, pubblicata il 15 maggio 2025, la deliberazione n. 542 del 22 aprile 2025 e gli atti della commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei candidati e alla formazione della graduatoria; con motivi aggiunti ha contestato anche ulteriori atti della procedura e la sopravvenuta deliberazione n. 1635/2025, deducendone l'illegittimità e l'illegittimità derivata. Nel giudizio è stata sollevata dal controinteressato un'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorrente ha osservato che, al momento della proposizione del ricorso, la questione del riparto di giurisdizione era controversa, chiedendo per tale ragione la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione n. 3868 del 20 febbraio 2026 aveva risolto il contrasto sulla natura delle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa e sul relativo riparto di giurisdizione. Ha quindi affermato la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, davanti al quale la causa può essere riproposta ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti della domanda. Non ha esaminato nel merito le censure contro gli atti della procedura. Spese compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, c.p.a.
davanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con conseguente “traslatio iudicii” e con la salvezza degli effetti di cui al predetto art. 11 c.p.a.
La declinatoria di giurisdizione consente la riproposizione della causa davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, nei termini previsti dalla norma e con conservazione degli effetti della domanda.
Massime di principio
- Le controversie relative alle procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del servizio sanitario appartengono, secondo l'orientamento ritenuto applicabile dal TAR alla luce della sentenza delle Sezioni Unite civili n. 3868 del 20 febbraio 2026, alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti della domanda.
Come è indicizzato
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