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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03379/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto dal giudice di pace un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali relativi alla difesa prestata in un precedente giudizio civile. La società debitrice aveva proposto opposizione ex art. 14 d.lgs. 150/2011, ma il giudice di pace l’aveva dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo non applicabile quel rito speciale alle controversie davanti al giudice di pace e trattando di fatto la causa con modalità sommarie. La società aveva poi appellato la decisione; il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’appello, reputando invece applicabile il rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 e quindi inappellabile l’ordinanza conclusiva. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione degli artt. 323, 339 c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente individuato il mezzo di impugnazione: il giudice di pace aveva espresso una chiara opzione per il rito ordinario, escludendo l’applicazione del rito speciale, sicché doveva farsi applicazione del principio dell’apparenza e considerarsi corretto l’appello, non il ricorso diretto in cassazione. Il controricorrente eccepiva l’inammissibilità del ricorso anche perché il vizio era stato formalmente ricondotto all’art. 360 n. 3 c.p.c. anziché al n. 4.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso e ha accolto il motivo. Ha applicato il principio dell’apparenza nel senso che, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, rileva la scelta processuale espressamente compiuta dal giudice di merito: poiché il giudice di pace aveva qualificato la controversia come non soggetta al rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, dichiarando tardiva l’opposizione secondo le regole ordinarie, la decisione doveva considerarsi appellabile. Di conseguenza è stata cassata la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l’appello e la causa è stata rinviata al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, per l’esame nel merito dei motivi di appello e dell’opposizione, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    L’esatta indicazione numerica del vizio non è di per sé requisito di ammissibilità quando il motivo individua in modo univoco la censura e le sue conseguenze.

  • art. 323 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 339 c.p.c. per censurare l’erronea individuazione del regime impugnatorio.

  • art. 339 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’appellabilità della decisione del giudice di pace in base al rito concretamente applicato.

  • art. 641 c.p.c.

    Usato come parametro per la tardività dell’opposizione a decreto ingiuntivo, secondo la valutazione del giudice di pace.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato per la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    Il rito sommario speciale si applica anche ai procedimenti davanti al giudice di pace; tuttavia, ai fini dell’impugnazione, conta la scelta processuale effettivamente e consapevolmente adottata dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

Massime di principio

  • In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali regolata dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, il mezzo di impugnazione va individuato in base al rito concretamente ed espressamente prescelto dal giudice di merito, quando tale scelta sia consapevole e desumibile dal contenuto della decisione.
  • Se il giudice, pur adottando la forma dell’ordinanza, dichiara espressamente inapplicabile il rito speciale e decide la controversia secondo il rito ordinario, l’impugnazione esperibile è l’appello e non il ricorso immediato per cassazione.
  • Il principio dell’apparenza tutela la certezza dei mezzi di impugnazione e impedisce di imporre alla parte impugnazioni cautelative e alternative quando il provvedimento di merito contenga un’esplicita opzione processuale incompatibile con il rito speciale.
  • L’erronea indicazione del numero dell’art. 360 c.p.c. non determina di per sé inammissibilità del ricorso se il motivo è chiaro nel contenuto e nel vizio denunciato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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