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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28258/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Procura generale ha impugnato l'ordinanza che aveva riconosciuto a Ghinea l'indennizzo ex art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione (982 giorni) sostenendo violazione dell'art. 314 c.p.p.: Ghinea avrebbe tenuto condotte dolose o di colpa grave (versioni contraddittorie, trasferimento in luogo ignoto, omissione di indicazioni sui contatti, contatti finalizzati a concordare versioni con altri testi, menzogne sulle presenze in casa e omessa verifica della persona deceduta) tali da giustificare l'adozione della misura cautelare. La difesa ha replicato che l'accusa si fondava su un errore di perito (morte accidentale scambiata per omicidio) e ha lamentato questioni di inammissibilità e preclusione processuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione della Procura generale, ritenendo che la Corte d'appello non abbia motivato adeguatamente in merito alla condotta processuale ed extraproc essuale di Ghinea (motivo di apparente mancanza di motivazione). Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame. Ha inoltre precisato i limiti del giudice del rinvio: non è ammesso valorizzare, ai fini della negazione della riparazione, l'esercizio della facoltà di non rispondere (per effetto della modifica legislativa di cui al d.lgs. n. 188/2021), mentre possono essere valutate altre condotte e le dichiarazioni rese dopo l'interrogatorio di garanzia se acquisite agli atti.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte evidenzia che la sussistenza del dolo o della colpa grave nell'atteggiamento dell'interessato può escludere il diritto all'indennizzo, e richiede una motivazione puntuale del giudice della riparazione su tale profilo

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato per definire la nozione di colpa (elemento rilevante per escludere il diritto alla riparazione quando ricorra colpa grave)

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per lamentare che alcune questioni erano già vagliate dal giudice della riparazione e quindi aspecifiche; la Cassazione non accoglie le censure difensive e annulla per carenza motivazionale della Corte territoriale

  • art. 609 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per censurare la proposizione di questioni di fatto nuove in Cassazione; la Corte di Cassazione si limita a censurare la motivazione apparente della Corte d'appello

  • d.lgs. n. 188/2021 (art. 4, comma 1, lett. b) - modifica art. 314 c.p.p.)

    L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo

    La modifica esclude espressamente che il silenzio o la scelta di non rispondere possa essere usata per negare il diritto alla riparazione; il giudice del rinvio non potrà valorizzare tale comportamento difensivo come causa ostativa

Massime di principio

  • Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) può essere escluso se emerge dolo o colpa grave dell'interessato, intendendo per colpa grave una condotta di macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza tale da giustificare l'intervento dell'autorità
  • Il giudice della riparazione deve fornire una motivazione autonoma, chiara e argomentata sulle ragioni fattuali e giuridiche che giustificano l'ammissione o la negazione della riparazione; la mancanza di una valutazione puntuale configura motivazione apparente e legittima annullamento in Cassazione
  • Non è consentito al giudice valutare negativamente l'esercizio del diritto di non rispondere (silenzio) ai fini della riparazione, per effetto della modifica normativa (d.lgs. n. 188/2021); il rinvio dovrà dunque basarsi su altri elementi di comportamento
  • Comportamenti quali la concertazione di versioni con i testi, la menzogna comprovata, l'occulazione di elementi utili alle investigazioni o la condotta che ostacola la verifica di eventi possono essere valutati come elementi ostativi al riconoscimento della riparazione, se adeguatamente provati e motivati
  • In sede di Cassazione il sindacato è limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico; se il giudice di merito ha omesso di rispondere alle censure rilevanti o ha motivato in modo solo apparente, la decisione puo' essere annullata e il fatto rinviato per nuovo esame

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