Sentenza del 18/11/2015 n. 9309 - Comm. Trib. Prov. Milano
DETRAZIONE IVA - PATROCINIO EVENTI SCIENTIFICI E MEDICI - Spese di rappresentanza - Esclusione - Costi di pubblicità - IVA assolta detraibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dell'Agenzia delle Entrate è stata disattesa. I costi per il patrocinio di riunioni promozionali e congressi scientifici in campo medico sono stati qualificati come spese di pubblicità e non come spese di rappresentanza. Di conseguenza, l'IVA assolta su tali costi è stata ritenuta detraibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale delle spese sostenute per il patrocinio di riunioni promozionali e congressi scientifici in campo medico. L'Agenzia delle Entrate riteneva che tali costi fossero spese di rappresentanza, con conseguente indetraibilità dell'IVA ai sensi dell'art. 19-bis, comma 1, del d.P.R. 633/1972. Il ricorrente sosteneva invece che, alla luce dell'art. 113 del d.lgs. 219/2006, tali spese dovessero essere qualificate come costi di pubblicità e che l'IVA fosse quindi detraibile.
Norme richiamate
Art. 113 del d.lgs. 219/2006
cap. 1, lett. b), punti 4 e 5
La norma qualifica espressamente come spese di pubblicità i costi sostenuti per il patrocinio di riunioni promozionali e di congressi scientifici in campo medico.
Art. 19-bis, comma 1, del d.P.R. 633/1972
La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate per sostenere l'indetraibilità dell'IVA relativa alle spese di rappresentanza; tale impostazione non è stata accolta perché le spese sono state qualificate come costi di pubblicità.
Massime di principio
- Per qualificare fiscalmente i costi di sponsorizzazione o patrocinio occorre verificare la disciplina speciale applicabile al settore e non basarsi soltanto sulla denominazione formale della spesa.
- Quando una norma specifica qualifica espressamente determinate spese come pubblicitarie, tale qualificazione prevale sulla tesi secondo cui si tratterebbe genericamente di spese di rappresentanza.
- Le spese sostenute per eventi scientifici o medici possono essere considerate costi di pubblicità quando sono funzionali alla promozione dell'attività, dei prodotti o dell'immagine dell'impresa e rientrano nelle fattispecie previste dalla normativa di settore.
- L'IVA assolta su costi qualificati come spese di pubblicità è, in linea generale, detraibile, purché siano rispettati gli ordinari requisiti di inerenza, effettività, documentazione e collegamento con l'attività economica.
- La detrazione può essere contestata se il patrocinio è privo di effettiva finalità promozionale, non è adeguatamente documentato oppure riguarda un'attività estranea o non inerente all'impresa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23545 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23547 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23548 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23551 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23552 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 nov 2015Sentenza del 18/11/2015 n. 23554 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →