Cassazione Civile, Ordinanza n. 01189/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione da parte del controricorrente. Ne consegue l'estinzione del giudizio di cassazione. In ragione dell'adesione della controparte, la Corte afferma che non vi è condanna alle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia trae origine da un'opposizione allo stato passivo decisa dal Tribunale di Ancona con decreto depositato il 23 dicembre 2020. Contro tale decreto è stato proposto ricorso per cassazione. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia. Non emergono dal testo i motivi sostanziali dell'opposizione allo stato passivo né i profili di censura dedotti nel ricorso, poiché la Corte si pronuncia esclusivamente sulla rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione; in tal caso non viene pronunciata la condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dal controricorrente, la Corte non pronuncia condanna alle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Come è indicizzato
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