Sentenza n. 2679/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un immobile abusivo, fondato sulla presenza di vincoli idrogeologici, di rischio da frana e di rispetto delle sorgenti d’acqua
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Campania, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985. Ha dedotto, anzitutto, l’erronea applicazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, sostenendo che la mera presenza di vincoli non avrebbe determinato automaticamente l’impossibilità di sanare l’abuso, essendo necessario acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Ha contestato anche il difetto di istruttoria e di motivazione, rilevando che i vincoli sarebbero stati apposti dopo la realizzazione dell’immobile e richiamando un asserito parere favorevole della Commissione edilizia integrata. Con un secondo motivo ha censurato la valutazione del vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto n. 3267/1923, sostenendo che tale vincolo non avrebbe carattere assolutamente ostativo e avrebbe richiesto una valutazione concreta mediante il parere dell’autorità competente. In appello l’appellante ha inoltre tentato di introdurre la questione della sopravvenienza dei vincoli rispetto alla realizzazione dell’opera e ha prodotto documenti tardivi diretti a dimostrare l’attività privata volta alla riperimetrazione del rischio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha dichiarato inammissibili le produzioni documentali depositate per la prima volta in appello, in applicazione del divieto dei nova di cui all’art. 104 c.p.a., escludendo che fossero indispensabili ai fini della decisione. Ha inoltre ritenuto inammissibile, perché nuova ed extra petita, la censura relativa alla realizzazione dell’opera in epoca anteriore all’apposizione dei vincoli, non proposta in primo grado e comunque non adeguatamente provata. È stato escluso anche il legittimo affidamento fondato sul presunto parere favorevole della Commissione edilizia integrata, poiché una precedente sentenza passata in giudicato aveva accertato che il verbale richiamato non riguardava la pratica di condono e che non risultavano altri pareri riferibili ad essa. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l’immobile ricadesse in un’area sottoposta a vincoli di inedificabilità assoluta, tra cui una zona a pericolosità da frana molto elevata e a rischio elevato o molto elevato, con divieto di aumento del carico insediativo, oltre che in una zona di rispetto delle sorgenti d’acqua nella quale il PUC vietava l’edificazione. Tali vincoli rendevano l’intervento non sanabile indipendentemente dalla data di realizzazione e senza necessità di acquisire un parere favorevole dell’autorità preposta. Il vincolo idrogeologico, considerato isolatamente, non è stato qualificato come assolutamente ostativo al condono; tuttavia, nel caso concreto, esso si inseriva in un quadro di plurimi vincoli e di elevata pericolosità. Poiché il diniego era plurimotivato, la legittimità anche di una sola ragione, in particolare quella relativa alla pericolosità molto elevata da frana, era sufficiente a sostenerlo. L’appellante è stata condannata al pagamento di euro 4.000,00 oltre accessori per le spese di lite.
Norme richiamate
artt. 32 e 33 l. 47/1985
La presenza di vincoli non determina sempre in astratto l’impossibilità di condono; tuttavia, quando l’intervento ricade in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta o a divieti incompatibili con l’aumento del carico insediativo, l’opera non è sanabile e non occorre acquisire un parere favorevole dell’autorità preposta.
artt. 1 e 7 R.D. 3267/1923
Il vincolo idrogeologico non è, in astratto, un vincolo di inedificabilità assoluta e non è automaticamente ostativo al condono; nel caso concreto, tuttavia, esso confermava la fragilità dell’area e il divieto di realizzare opere suscettibili di aumentare il carico insediativo.
art. 12 PUC
Il divieto di edificazione nella zona di rispetto delle sorgenti d’acqua costituisce un’autonoma ragione idonea a sostenere il diniego di condono.
art. 104 c.p.a.
In appello non sono ammesse nuove produzioni documentali, salvo i presupposti previsti dalla norma; non è autorizzabile la produzione postuma quando i documenti non siano indispensabili ai fini della decisione.
Massime di principio
- Ai fini del condono edilizio, la presenza di vincoli non è sempre automaticamente ostativa: occorre distinguere tra vincoli che consentono una valutazione dell’autorità preposta e vincoli di inedificabilità assoluta o comunque incompatibili con l’aumento del carico insediativo.
- Quando l’immobile abusivo ricade in un’area classificata a pericolosità molto elevata e a rischio elevato o molto elevato da frana, con divieto di aumento del carico insediativo, l’intervento non è condonabile indipendentemente dalla data di realizzazione dell’opera e senza necessità di acquisire un parere favorevole in deroga.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonomamente idonee a sostenerlo è sufficiente a mantenerlo fermo, anche se altre motivazioni risultino contestabili o non siano state specificamente censurate.
- La censura relativa alla sopravvenienza dei vincoli rispetto alla realizzazione dell’abuso, se non proposta in primo grado, costituisce domanda o motivo nuovo ed è inammissibile in appello; inoltre, la mera allegazione della data di realizzazione dell’opera non è sufficiente senza adeguata prova.
- Il divieto di nova in appello impedisce la produzione di documenti formati o depositati tardivamente quando essi non dimostrino l’inesistenza dei vincoli, ma si limitino a documentare iniziative private successive al diniego dirette a ottenere una riperimetrazione del rischio.
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