Sentenza n. 66/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento finale di diniego rinnovazione autorizzazione impianti pubblicitari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo delle autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato il diniego comunale del 4 maggio 2023, adottato a seguito della domanda di rinnovo di un permesso di costruire del 2020, riferito a titoli autorizzativi relativi a impianti pubblicitari. Il diniego si fondava sia sulla violazione delle distanze minime dalle intersezioni stradali, rilevata dalla Polizia Locale, sia, in via principale e assorbente, sulla presunta non regolarità tributaria per pendenze relative agli anni 2019-2023. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che le pretese tributarie fossero non definitive o sub iudice e non potessero impedire il rinnovo; ha inoltre invocato la formazione del silenzio-assenso, contestato l'applicabilità della disciplina del Codice della Strada rispetto a quella edilizia, censurato la validità del Regolamento comunale n. 63/2020 per il richiamo alla normativa statale sull'imposta sulla pubblicità abrogata e contestato la ragionevolezza del diniego, poiché aveva offerto di ricollocare gli impianti non conformi. È stata altresì proposta domanda risarcitoria. Il Comune ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della scadenza del periodo triennale richiesto, e ha difeso la legittimità del diniego, sostenendo che le pendenze tributarie rendessero vincolato il diniego e imponessero al privato il pagamento delle somme richieste, anche se contestate.
La decisione
Il TAR ha respinto la tesi del silenzio-assenso, ritenendo applicabile la disciplina speciale dell'art. 23 del Codice della Strada e del relativo regolamento, con termine di 60 giorni e valutazioni tecnico-discrezionali in materia di sicurezza viaria. Ha applicato il principio tempus regit actum, affermando che la domanda di rinnovo apre un nuovo procedimento soggetto alla disciplina vigente al momento della presentazione, anche se riferita a impianti già autorizzati. Ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il periodo triennale oggetto del rinnovo era scaduto o stava per scadere e l'annullamento non avrebbe più attribuito il bene della vita per il periodo pregresso. Ha tuttavia accertato l'illegittimità del diniego ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., in considerazione della domanda risarcitoria e dell'interesse a evitare effetti pregiudizievoli nelle future istanze. Ha respinto la censura contro il Regolamento comunale n. 63/2020, ritenendo che l'abrogazione della disciplina sull'imposta comunale sulla pubblicità non avesse eliminato il potere regolamentare dell'ente né l'esigenza di verificare l'affidabilità fiscale, dovendosi intendere il richiamo alla normativa previgente in senso conforme all'attuale Canone Unico Patrimoniale. Ha accolto invece la censura sulla regolarità tributaria: le pendenze contestate, in parte sub iudice e comunque non definite con giudicato, non erano debiti certi, liquidi ed esigibili e non potevano essere equiparate a una irregolarità tributaria definitiva. Il Comune non poteva usare il potere autorizzatorio come strumento di pressione per ottenere il pagamento di crediti incerti o litigiosi; avrebbe dovuto esaminare la proposta di ricollocazione degli impianti e la possibilità di adeguamento tecnico. Il TAR ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno e del nesso causale: gli impianti non erano stati rimossi, non risultava interrotta l'attività né sostenuti costi di smantellamento o ripristino, mentre le spese del contenzioso tributario derivavano autonomamente dagli atti impositivi. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 285/1992
La disciplina speciale del Codice della Strada in materia di impianti pubblicitari si applica al procedimento di rinnovo e prevale sulle regole generali invocate dalla ricorrente.
Regolamento di esecuzione del Codice della Strada
Concorre a disciplinare il procedimento relativo agli impianti pubblicitari e il termine applicabile, indicato dal giudice in 60 giorni.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente l'accertamento dell'illegittimità dell'atto quando è venuto meno l'interesse all'annullamento, purché permanga un interesse ai fini risarcitori o comunque alla declaratoria.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il giudice valorizza la mancata specifica contestazione della circostanza che gli impianti non fossero stati rimossi, ai fini della prova del danno.
art. 17-bis del Regolamento comunale n. 63/2020
Prevede il rilievo della regolarità tributaria ai fini del rinnovo, ma non consente di considerare ostative pendenze tributarie non definitivamente accertate.
legge n. 160/2019
L'abrogazione della disciplina statale dell'imposta comunale sulla pubblicità non ha fatto venir meno il potere regolamentare comunale né l'esigenza sostanziale di verificare gli obblighi contributivi relativi al Canone Unico Patrimoniale.
art. 64, comma 2, c.p.a.
La permanenza degli impianti e l'assenza di rimozione sono state considerate circostanze non specificamente contestate e decisive per escludere il danno risarcibile.
Massime di principio
- La domanda di rinnovo di un'autorizzazione amministrativa apre un procedimento autonomo, soggetto al principio tempus regit actum e alla disciplina vigente al momento della presentazione, anche quando riguarda manufatti o attività già autorizzati in precedenza.
- In materia di autorizzazioni per impianti pubblicitari, la disciplina speciale del Codice della Strada e del relativo regolamento prevale sulla disciplina generale edilizia e impedisce di desumere il silenzio-assenso secondo termini o regole diverse da quelle speciali applicabili.
- Ai fini del diniego di un'autorizzazione amministrativa per irregolarità tributaria, la mera pendenza di pretese fiscali contestate o sub iudice non equivale a un debito definitivamente accertato: rilevano soltanto obbligazioni certe, liquide ed esigibili, non ancora suscettibili di contestazione effettiva.
- L'amministrazione non può utilizzare il potere autorizzatorio come strumento di pressione impropria per ottenere il pagamento di crediti tributari incerti o litigiosi; qualora la posizione fiscale non sia definitivamente ostativa, deve esaminare autonomamente le misure di adeguamento tecnico proposte dall'interessato.
- Quando la durata del titolo richiesto è ormai scaduta o sta per scadere, l'impugnazione del diniego può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; può tuttavia permanere l'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., in presenza di una domanda risarcitoria o dell'esigenza di evitare effetti pregiudizievoli futuri.
- La permanenza degli impianti e la mancata interruzione dell'attività escludono, in assenza di ulteriori prove, sia il lucro cessante sia il danno emergente; le spese sostenute in autonomi contenziosi tributari non sono causalmente riconducibili al diniego amministrativo.
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