Sentenza del 04/02/2020 n. 2483 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la Commissione Tributaria Regionale aveva correttamente ritenuto provata, anche per presunzioni e indizi, la consapevolezza o la possibilità di consapevolezza del contribuente circa la frode IVA. Pertanto è stato confermato il recupero dell'IVA contestata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della decisione che aveva recuperato IVA per Euro 43.200,00 relativa all'anno 2004 su fatture ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla P. B. s.n.c.; l'Ufficio ha ritenuto che i compensi fossero in realtà corrisposti alla persona fisica T.G. e che il rappresentante della I. M. s.r.l. si era rivolto al sig. T. per procacciare clienti, con la conseguente intestazione delle prestazioni alla P. B.; la ricorrente ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 633/1972, art. 19 e della Direttiva 2006/112/CE (artt. 167-168) sostenendo di non sapere e non poter sapere dell'evasione commessa dall'emittente della fattura.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La norma sul diritto alla detrazione IVA viene applicata in combinato con la giurisprudenza: il diritto alla detrazione può essere escluso quando l'operazione sia soggettivamente inesistente e risulti che il soggetto che esercita la detrazione sapeva o poteva sapere, con la diligenza media, dell'evasione.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 167 e 168
La ricorrente invocava la direttiva per sostenere che non si può negare la detrazione a chi non sapesse e non potesse sapere dell'evasione; la Corte ha ritenuto che la direttiva non osti all'applicazione del principio secondo cui l'Amministrazione deve provare che il contribuente sapeva o poteva sapere della frode, prova che può essere fornita anche mediante presunzioni e indizi.
Cass. 28 febbraio 2019, n. 5873 (principio di diritto richiamato)
Principio giurisprudenziale secondo cui, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere probatorio grava sull'Amministrazione che deve dimostrare che il contribuente, al momento dell'acquisto, sapeva o poteva sapere dell'evasione; la prova può essere fornita mediante presunzioni semplici valutando tutti gli elementi indiziari.
Massime di principio
- L'onere di provare che il contribuente sapeva o poteva sapere dell'evasione grava sull'Amministrazione finanziaria; tuttavia tale prova può essere data anche mediante presunzioni semplici e valutazione complessiva degli indizi.
- La misura della diligenza richiesta è quella dell'imprenditore onesto e mediamente diligente: se al momento della stipula del contratto vi erano elementi che avrebbero dovuto far sorgere dubbi su autenticità o natura delle prestazioni, la detrazione può essere negata.
- Fattori indiziari rilevanti includono l'intervento di intermediari che impongono l'intestazione della prestazione a terzi, discrepanze tra il soggetto che esegue la prestazione e quello formalmente fatturante, o comportamenti che rendono incongruente la documentazione fiscale rispetto alla realtà economica.
- Per difendersi in caso simile il contribuente deve conservare e produrre documentazione probante sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sui rapporti con gli intermediari e su ogni elemento che dimostri l'assenza di conoscenza o di possibilità di conoscenza della frode.
- La Direttiva UE non impedisce l'applicazione del principio probatorio indicato dalla giurisprudenza: la mancata conoscenza deve risultare plausibile e documentabile alla luce degli elementi di fatto.
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