Cassazione Civile, Ordinanza n. 04227/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva proposto opposizione ex artt. 702-bis e 615 c.p.c. contro 34 cartelle di pagamento, sostenendo di averle conosciute solo tramite estratti di ruolo consegnati nel luglio 2017 e assumendo che le cartelle non gli fossero mai state notificate. Chiedeva quindi di accertare la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle. La Corte d’appello aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle relative a crediti tributari, richiamando il principio secondo cui, quando si deduce un fatto estintivo sopravvenuto alla cartella, la controversia sarebbe di natura esecutiva e quindi devoluta al giudice ordinario. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato tale decisione per cassazione, denunciando violazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992, dell’art. 37 c.p.c. e dell’art. 57 del d.P.R. 602/1973, sostenendo che l’estratto di ruolo non è atto dell’esecuzione forzata e che la pretesa avrebbe dovuto essere devoluta al giudice tributario, trattandosi di contestazione che investe la validità della notifica della cartella e quindi la definitività del titolo. Il contribuente ha resistito sostenendo invece che si trattasse di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché era contestato il diritto dell’agente della riscossione di procedere esecutivamente su crediti ormai prescritti.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell’agente della riscossione, cassando la sentenza impugnata e dichiarando la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria indicate nella decisione della Corte d’appello. La Corte ha ritenuto che, quando la dedotta prescrizione presupponga l’accertamento del vizio o della mancata notifica della cartella o dell’intimazione, la questione non è meramente esecutiva ma incide sulla stessa definitività del titolo e quindi appartiene alla giurisdizione tributaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di merito indicato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
richiamato come base processuale dell’opposizione introduttiva proposta dal contribuente
art. 615 c.p.c.
richiamato quale azione di opposizione all’esecuzione; la Corte distingue però tra opposizione ammissibile davanti al giudice ordinario e questioni che restano riservate al giudice tributario
art. 2 d.lgs. 546/1992
attribuisce in via generale al giudice tributario le controversie in materia tributaria, salvo le controversie sugli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella e, se previsto, dell’avviso ex art. 50 d.P.R. 602/1973
art. 19 d.lgs. 546/1992
elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di interpretazione estensiva
art. 37 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla giurisdizione rilevabile d’ufficio
art. 57 d.P.R. 602/1973
richiamato nel motivo di ricorso in tema di limiti alle opposizioni nell’esecuzione esattoriale
art. 353 c.p.c.
norma applicata dal giudice di merito per rimettere la causa al primo giudice dopo la declaratoria di giurisdizione/competenza
Massime di principio
- In materia di riscossione di crediti tributari, la giurisdizione va ripartita in base non solo alla natura del credito, ma anche al contenuto concreto della contestazione: se si contesta la legittimità della pretesa per fatti incidenti prima della definitività del titolo, la controversia appartiene al giudice tributario.
- La deduzione della prescrizione non radica automaticamente la giurisdizione ordinaria: se la prescrizione presuppone che la cartella o l’intimazione non siano state validamente notificate, la questione implica l’accertamento della validità della notifica e resta riservata alla giurisdizione tributaria.
- L’opposizione ex art. 615 c.p.c. è esperibile davanti al giudice ordinario solo quando il fatto estintivo o impeditivo della pretesa si sia verificato dopo una valida notifica della cartella o comunque dopo l’avvio dell’esecuzione, non quando la censura investa la stessa conoscenza/validità del titolo tributario.
- L’estratto di ruolo, da solo, non trasforma la controversia in opposizione all’esecuzione: se il contribuente lo utilizza per contestare la mancata notifica della cartella e la conseguente prescrizione, il thema decidendum resta tributario.
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