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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04227/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva proposto opposizione ex artt. 702-bis e 615 c.p.c. contro 34 cartelle di pagamento, sostenendo di averle conosciute solo tramite estratti di ruolo consegnati nel luglio 2017 e assumendo che le cartelle non gli fossero mai state notificate. Chiedeva quindi di accertare la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle. La Corte d’appello aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario per le cartelle relative a crediti tributari, richiamando il principio secondo cui, quando si deduce un fatto estintivo sopravvenuto alla cartella, la controversia sarebbe di natura esecutiva e quindi devoluta al giudice ordinario. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato tale decisione per cassazione, denunciando violazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992, dell’art. 37 c.p.c. e dell’art. 57 del d.P.R. 602/1973, sostenendo che l’estratto di ruolo non è atto dell’esecuzione forzata e che la pretesa avrebbe dovuto essere devoluta al giudice tributario, trattandosi di contestazione che investe la validità della notifica della cartella e quindi la definitività del titolo. Il contribuente ha resistito sostenendo invece che si trattasse di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., perché era contestato il diritto dell’agente della riscossione di procedere esecutivamente su crediti ormai prescritti.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso dell’agente della riscossione, cassando la sentenza impugnata e dichiarando la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative a tutte le cartelle recanti crediti di natura tributaria indicate nella decisione della Corte d’appello. La Corte ha ritenuto che, quando la dedotta prescrizione presupponga l’accertamento del vizio o della mancata notifica della cartella o dell’intimazione, la questione non è meramente esecutiva ma incide sulla stessa definitività del titolo e quindi appartiene alla giurisdizione tributaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di merito indicato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come base processuale dell’opposizione introduttiva proposta dal contribuente

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato quale azione di opposizione all’esecuzione; la Corte distingue però tra opposizione ammissibile davanti al giudice ordinario e questioni che restano riservate al giudice tributario

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    attribuisce in via generale al giudice tributario le controversie in materia tributaria, salvo le controversie sugli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella e, se previsto, dell’avviso ex art. 50 d.P.R. 602/1973

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di interpretazione estensiva

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla giurisdizione rilevabile d’ufficio

  • art. 57 d.P.R. 602/1973

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di limiti alle opposizioni nell’esecuzione esattoriale

  • art. 353 c.p.c.

    norma applicata dal giudice di merito per rimettere la causa al primo giudice dopo la declaratoria di giurisdizione/competenza

Massime di principio

  • In materia di riscossione di crediti tributari, la giurisdizione va ripartita in base non solo alla natura del credito, ma anche al contenuto concreto della contestazione: se si contesta la legittimità della pretesa per fatti incidenti prima della definitività del titolo, la controversia appartiene al giudice tributario.
  • La deduzione della prescrizione non radica automaticamente la giurisdizione ordinaria: se la prescrizione presuppone che la cartella o l’intimazione non siano state validamente notificate, la questione implica l’accertamento della validità della notifica e resta riservata alla giurisdizione tributaria.
  • L’opposizione ex art. 615 c.p.c. è esperibile davanti al giudice ordinario solo quando il fatto estintivo o impeditivo della pretesa si sia verificato dopo una valida notifica della cartella o comunque dopo l’avvio dell’esecuzione, non quando la censura investa la stessa conoscenza/validità del titolo tributario.
  • L’estratto di ruolo, da solo, non trasforma la controversia in opposizione all’esecuzione: se il contribuente lo utilizza per contestare la mancata notifica della cartella e la conseguente prescrizione, il thema decidendum resta tributario.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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