Cassazione Penale, Sentenza n. 47371/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva restituito gli atti al pubblico ministero riguardo alla determinazione delle modalità esecutive della pena residua (poi risultata inferiore a quattro anni). Il ricorso contestava violazione di legge e difetto di motivazione, rilevando che il giudice non aveva esaminato la nullità della notificazione dell'ordine di cumulo né la questione dell'inclusione nell'ordine di esecuzione di titoli precedentemente sospesi e non revocati; inoltre il PM aveva espresso parere contrario all'accoglimento delle eccezioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per cassazione ritenendo fondati i motivi relativi alla mancata pronuncia del giudice dell'esecuzione sulle questioni sollevate (nullità della notificazione del provvedimento di cumulo e inclusione di titoli sospesi). Ha ritenuto che il GIP si sia limitato a disporre la restituzione degli atti sulla base della riduzione della pena residua sotto i quattro anni, senza motivare né decidere sulle deduzioni delle parti, configurando così una decisione carente e irragionevole. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, che dovrà decidere sulle questioni oggetto dell'istanza originaria.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione è obbligato a pronunciarsi specificamente sulle questioni dedotte dalle parti: l'omessa pronuncia integra vizio di motivazione e legittima l'annullamento.
- La riduzione della pena residua intervenuta nelle more non esonera il giudice dall'esame e dalla motivazione sulle eccezioni rilevate (es. nullità della notificazione, inclusione di titoli sospesi).
- L'inclusione nell'ordine di esecuzione di titoli precedentemente sospesi e non revocati è una questione sostanziale che deve essere valutata e motivata dal giudice dell'esecuzione.
- La nullità della notificazione dell'ordine di cumulo, se dedotta, deve essere espressamente trattata: il suo mancato esame comporta vizio impugnabile.
- In caso di omessa o insufficiente motivazione e di non decisione sulle questioni principali, la Corte di legittimità annulla e rinvia per nuovo giudizio perché le parti ottengano una decisione pienamente motivata.
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