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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14061/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto lavorativo svolto presso una società di ristorazione/turismo, che il giudice di primo grado aveva qualificato come lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 28 luglio 2021, con inquadramento al 5° livello CCNL Turismo, pubblici esercizi, e orario serale, ritenendo inoltre inefficace un licenziamento orale asseritamente intimato il 29 settembre 2021. In conseguenza, il Tribunale aveva ordinato la reintegrazione e, con sentenza definitiva, condannato la società al risarcimento ex tutela reintegratoria, al versamento dei contributi e al pagamento di differenze retributive. La Corte d'appello, investita dall'appello della società, aveva però riformato parzialmente le decisioni di primo grado, respingendo la sola domanda relativa al licenziamento orale del 29 settembre 2021 e confermando le altre statuizioni. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 2 l. 604/1966, 19 d.lgs. 81/2015, 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la prova del licenziamento orale e trascurato la possibilità di dimostrare una cessazione del rapporto per comportamenti concludenti del datore; con il secondo denunciava violazione dell'art. 19 d.lgs. 81/2015, degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse mal valutato la forma scritta del contratto a termine e avesse omesso di considerare l'impugnazione del licenziamento e la prova testimoniale sul punto. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e si traducevano in una richiesta di nuova valutazione del fatto: la Corte d'appello aveva infatti accertato, in fatto, che non era stata provata alcuna condotta espulsiva, neppure concludente, e che non risultavano offerte di prestazione lavorativa da parte del lavoratore; inoltre, la censura sulla forma scritta del contratto a termine era inconferente, poiché la statuizione del giudice di merito sul rapporto a tempo indeterminato e sull'inquadramento non era stata oggetto di specifici motivi di appello ed era rimasta ferma. La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. Ha ritenuto che le censure non fossero pertinenti rispetto alla motivazione effettiva della sentenza d'appello e mirassero, in sostanza, a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. Le statuizioni di merito non specificamente impugnate in appello sono rimaste ferme; è stata confermata la parziale riforma della Corte territoriale limitatamente al rigetto della domanda relativa al licenziamento orale del 29 settembre 2021. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla forma del licenziamento; la Corte non entra nel merito del suo contenuto perché ritiene la censura non pertinente alla ratio decidendi.

  • art. 19 d.lgs. 81/2015

    Invocato per sostenere la necessità della forma scritta del contratto a termine; la Corte osserva che la questione era inconferente rispetto alla motivazione d'appello, perché le statuizioni sul rapporto a tempo indeterminato non erano state oggetto di specifiche censure.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in chiave di violazione della valutazione della prova; la Corte rileva che la doglianza mira in realtà a un riesame del fatto e non individua una vera violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte sottolinea che il ricorrente non si confronta con l'accertamento di merito secondo cui non era stata dimostrata alcuna condotta espulsiva del datore.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale del ricorso per cassazione invocata per prospettare violazioni di legge, ma le censure sono dichiarate inammissibili perché non colgono la motivazione decisiva e tendono a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato congiuntamente al comma 1-quater per la disciplina dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 32 l. n. 183 del 2010

    Citato nel ricorso per cassazione come norma che ha modificato l'art. 6 l. 604/1966; la Corte osserva che il richiamo non è pertinente rispetto al ragionamento della sentenza impugnata.

  • art. 6 l. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente in tema di decadenza dall'impugnazione del licenziamento; la Corte rileva che non era il tema decisivo della sentenza d'appello, che non aveva fondato la decisione su una decadenza dall'impugnazione stragiudiziale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e finisce per criticare un diverso passaggio motivazionale o un profilo non decisivo della decisione.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. non è sufficiente se, in concreto, la censura mira soltanto a ottenere una rivalutazione delle prove e dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
  • Quando il giudice d'appello accerta in fatto che non è provata alcuna condotta espulsiva del datore di lavoro, anche per fatti concludenti, la censura che presupponga invece l'esistenza di un licenziamento orale o di una volontà datoriale già dimostrata è inconferente e quindi inammissibile.
  • Le statuizioni di primo grado non specificamente investite da motivi di appello restano ferme; in cassazione non è possibile trasformare una doglianza sul rapporto o sul contratto in una critica alla parte della decisione che non è stata oggetto del devolutum.
  • Nel lavoro, la parte che allega un licenziamento orale deve confrontarsi con l'accertamento di merito sulla prova della concreta condotta espulsiva, non potendo limitarsi a richiamare in astratto i principi sulla forma scritta del recesso o sull'impugnazione del licenziamento.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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