Sentenza n. 262/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) della nota prot n. -OMISSIS- del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Principe di Piemonte” di Santa Maria Capua Vetere (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 22 ore di sostegno al minore-OMISSIS- su 40 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 40 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota del dirigente scolastico che attestava l'assegnazione di 18 ore di sostegno su 40 ore settimanali di frequenza per l'anno scolastico 2025/2026, in assenza di PEI e di riunione del GLO
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di alunno disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'assegnazione di un numero di ore di sostegno ritenuto insufficiente rispetto alla disabilità grave e alla necessità di sostegno intensivo del minore, chiedendo la copertura dell'intero orario scolastico. Sono state dedotte violazioni della legge n. 104/1992, del d.lgs. n. 66/2017, dei principi costituzionali e delle norme internazionali in materia di integrazione scolastica, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. La censura centrale ha riguardato l'assenza del PEI e della previa riunione del GLO, nonché l'illegittima quantificazione delle ore da parte dell'istituto scolastico sulla base dell'organico disponibile, anziché sulla base delle esigenze individuali dell'alunno. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto attivare la procedura per l'assegnazione di posti di sostegno in deroga, ove necessari a garantire la copertura integrale dell'orario.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima la nota impugnata perché l'assegnazione delle 18 ore è avvenuta in assenza di PEI e di riunione del GLO, risultando quindi priva di adeguato supporto istruttorio e documentale. La quantificazione delle ore non può essere determinata autonomamente dal dirigente scolastico, dall'istituto o dall'ufficio scolastico sulla base dell'organico di diritto o di fatto, poiché deve derivare dal procedimento PEI-GLO e dalle esigenze individuali dell'alunno. Il diritto all'inclusione scolastica e al sostegno è costituzionalmente garantito e non può essere sacrificato per ragioni finanziarie o per carenze organizzative; ove necessario, l'amministrazione deve attivare la procedura per i posti in deroga. In presenza di disabilità grave e sostegno intensivo, e fino alla redazione del PEI, il giudice ha ordinato la copertura dell'intero orario scolastico, ferma restando la successiva quantificazione definitiva da parte del PEI. L'amministrazione è stata condannata a redigere tempestivamente il PEI e ad assegnare le ore in esso determinate, entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega e di avvalersi di ausiliari per la redazione del PEI. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 2.000,00 oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 3 l. 104/1992
Alle persone con disabilità è riconosciuto il diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo.
La disposizione collega la disabilità accertata all'obbligo pubblico di predisporre i sostegni necessari all'inclusione; il sostegno intensivo corrisponde alla situazione di disabilità grave e determina priorità nell'accesso agli interventi pubblici.
art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. 62/2024
Sono «sostegni»: i servizi, gli interventi, le prestazioni e i benefici individuati a conclusione dell'accertamento della condizione di disabilità e nel progetto di vita per migliorare le capacità della persona e la sua inclusione.
Il sostegno può essere ordinario o intensivo, graduato in funzione della frequenza, durata e continuità necessarie.
art. 7, comma 2, d.lgs. 66/2017
Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe.
Il PEI, elaborato e approvato dal GLO, è lo strumento necessario per individuare obiettivi, modalità e proposta delle ore di sostegno, sulla base delle esigenze individuali dell'alunno.
art. 10 d.lgs. 66/2017
Il dirigente scolastico, sulla base del PEI, ... invia all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno; l'ufficio scolastico regionale assegna le risorse.
La richiesta delle risorse deve essere formulata sulla base dei PEI e delle esigenze concrete degli alunni; il sistema consente l'assegnazione di posti in deroga rispetto all'organico ordinario.
artt. 12 e 13 l. 104/1992
Impongono la tutela dell'integrazione scolastica e l'adozione delle misure di sostegno necessarie per l'inclusione dell'alunno con disabilità.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice di adottare le misure idonee ad assicurare l'effettività della tutela, comprese prescrizioni puntuali per l'esecuzione della sentenza.
art. 7, comma 2-bis, d.lgs. 66/2017
Consente l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto per realizzare le misure previste dal PEI.
art. 40, comma 1, l. 449/1997
Costituisce una base normativa per l'istituzione di posti di sostegno in deroga secondo le effettive esigenze degli alunni con disabilità.
art. 1, comma 605, lett. b), l. 296/2006
È richiamato quale fondamento dell'adeguamento degli organici di fatto alle effettive esigenze di sostegno.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il diritto dell'alunno con disabilità al sostegno scolastico necessario per l'inclusione è un diritto costituzionalmente garantito e non può essere limitato per mere ragioni finanziarie, carenze di organico o inefficienze organizzative dell'amministrazione.
- La quantificazione delle ore di sostegno deve essere effettuata nell'ambito del procedimento PEI-GLO, sulla base della documentazione relativa alla condizione individuale dell'alunno e degli obiettivi di inclusione; in assenza di PEI o di previa partecipazione del GLO, l'assegnazione delle ore è priva di adeguato supporto istruttorio.
- La gravità della disabilità e la necessità di sostegno intensivo non determinano automaticamente il rapporto 1:1 o la copertura integrale dell'orario scolastico; tuttavia, una riduzione rispetto alla copertura integrale deve essere specificamente motivata nel PEI in relazione alle esigenze individuali, agli obiettivi didattici e all'effettivo impiego delle risorse.
- Quando le esigenze individuali risultanti dal PEI-GLO richiedono una copertura superiore all'organico ordinario, il dirigente scolastico deve tempestivamente richiedere all'ufficio scolastico regionale i posti di sostegno in deroga; la mancata richiesta costituisce illegittimità qualora impedisca la copertura necessaria.
- Le ore di sostegno, pur essendo assegnate alla classe, sono funzionali prioritariamente al progetto educativo individualizzato dell'alunno titolare del PEI e non possono essere utilizzate genericamente per altri alunni, per esigenze indistinte della classe o per sostituire docenti assenti.
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