Sentenza n. 108/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento - della determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo n. DPC026/315 del 27 novembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione regionale di sospensione immediata per sei mesi dell'attività dell'impianto autorizzato con AIA e contestuale diffida all'esecuzione di interventi e adempimenti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare di un'AIA per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di fertilizzante organico, ha impugnato la determinazione regionale che aveva sospeso l'attività dell'installazione fino al ripristino della conformità alle prescrizioni autorizzative e al rilascio del certificato di prevenzione incendi, oltre a imporre specifiche prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti, ai sistemi di trattamento delle emissioni, agli interventi di adeguamento e alla successiva relazione tecnica. Ha dedotto difetto di istruttoria e travisamento dei fatti quanto alla sussistenza di pericoli ambientali o sanitari; violazione della disciplina di settore e carenza istruttoria sull'accertamento del limite di emissione dell'ammoniaca e sull'attendibilità del metodo di campionamento; mancata contestazione del superamento dei limiti di concentrazione delle emissioni in atmosfera; violazione del buon andamento per omessi controlli sulla componente odorigena; sproporzione della sospensione, anche per mancata indicazione di pericoli per salute e ambiente e omessa considerazione della pubblica utilità del servizio svolto. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità, riqualificata dal TAR come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della successiva nota regionale del 13 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 60 e 73, comma 3, c.p.a. Ha riqualificato l'eccezione del Comune come eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La nota regionale del 13 febbraio 2026 è stata qualificata come atto di conferma, e non come mero atto confermativo, perché adottata all'esito di una nuova istruttoria fondata sul sopralluogo ARPA del 21 gennaio 2026 e su elementi nuovi, tra cui la presenza di ulteriori rifiuti e l'insufficienza delle attività svolte dalla società. Con tale nota la Regione ha nuovamente valutato la situazione, riaffermato validità ed efficacia della sospensione e adottato un provvedimento sostitutivo di quello originario, pur richiamandone il contenuto. Poiché la società non ha impugnato la nuova nota né ha manifestato l'intenzione di proporre motivi aggiunti, l'eventuale annullamento della determinazione del 27 novembre 2025 non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta: l'attività sarebbe comunque rimasta sospesa per effetto del nuovo atto. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito. Le spese sono state compensate tra la società e la Regione; la società è stata condannata a rifondere al Comune di Colonnella 1.000 euro oltre accessori. Nessuna spesa è stata riconosciuta alle amministrazioni non costituite.
Norme richiamate
art. 29-decies, comma 9, lettera b), d.lgs. 152/2006
Richiamato quale base normativa della sospensione dell'attività dell'installazione autorizzata con AIA.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ricorrendone i presupposti processuali e istruttori.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il previo avviso alle parti della possibile rilevazione officiosa del profilo di improcedibilità e della definizione semplificata.
Massime di principio
- Un atto successivo è qualificabile come atto di conferma, anziché come mero atto confermativo, quando l'amministrazione, sulla base di una nuova istruttoria o di una rinnovata valutazione degli interessi, acquisisce elementi nuovi e riafferma la validità e l'efficacia del precedente provvedimento mediante un nuovo atto di natura provvedimentale.
- L'atto di conferma sostituisce il provvedimento confermato e deve essere autonomamente impugnato; in mancanza, il ricorso proposto contro il provvedimento originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Sussiste sopravvenuta carenza di interesse quando l'eventuale annullamento dell'atto originariamente impugnato non arrecherebbe più alcuna utilità concreta al ricorrente, perché il medesimo effetto lesivo è mantenuto da un successivo provvedimento non impugnato.
- La qualificazione processuale dell'eccezione spetta al giudice: l'eccezione formulata come inammissibilità può essere riqualificata come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, purché il relativo profilo sia portato a conoscenza delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 468/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 469/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 31/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 32/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 33/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 27 feb 2026Sentenza n. 404/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →