Sentenza n. 1313/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento della nota (prot. n. 4290) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, a firma del Direttore Generale Dott. Luciano Tagliaferri, datata 18 marzo 2026 e ricevuta a mezzo PEC il 19 marzo 2026, con la quale è stata elusa l’istanza di accesso agli atti formulata dal ricorrente in data 12 marzo 2026, qualificandosi tale nota come provvedimento di sostanziale diniego all’accesso; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del Dott. Prof. Giorgio Fiorenza ad accedere ai documenti indicati nella suddetta istanza; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a consentire l’accesso e a rilasciarne copia del documento richiesto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana qualificata come sostanziale diniego o elusione dell'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del 18 marzo 2026, ricevuta il 19 marzo 2026, ritenendola sostanzialmente elusiva e denegatoria dell'istanza di accesso presentata il 12 marzo 2026. Ha chiesto l'annullamento della nota, l'accertamento del diritto di accesso ai documenti indicati nell'istanza e la condanna dell'amministrazione a consentire l'accesso e a rilasciare copia del documento richiesto. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha depositato la nota del 31 gennaio 2026, già indirizzata anche al ricorrente ma non precedentemente comunicata, con la quale era stato conferito l'incarico ispettivo relativo all'Educandato “S.S. Annunziata”. Tale deposito ha soddisfatto l'interesse sostanziale posto a base dell'istanza di accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il deposito in giudizio della nota del 31 gennaio 2026 ha soddisfatto l'interesse del ricorrente all'accesso al documento richiesto. La dichiarazione è stata resa anche in considerazione della richiesta espressa del ricorrente formulata nella camera di consiglio del 23 giugno 2026. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione, in quanto essa non aveva riscontrato tempestivamente ed effettivamente l'istanza di accesso, pur sussistendone i presupposti, circostanza successivamente riconosciuta; l'amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000, oltre IVA e CAP.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, la sopravvenuta ostensione del documento richiesto, anche mediante deposito in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente l'interesse sostanziale posto a base dell'istanza.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese quando la controversia è stata resa necessaria dal mancato o tardivo riscontro effettivo all'istanza di accesso, pur sussistendo i presupposti per l'accesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1386/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1387/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1388/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1389/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 giu 2026Sentenza n. 1390/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →