Cassazione Penale, Sentenza n. 9456/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Milella impugna la pronuncia della Corte d'appello che, in sede di rinvio da annullamento della Cassazione, aveva rideterminato le pene accessorie del ritiro della patente e del divieto di espatrio riducendone la durata da due anni a un anno. Il ricorrente deduce vizio di motivazione: sostiene che il rinvio era limitato alla durata delle pene accessorie e che, in ogni caso, andavano escluse del tutto tali misure perché egli era solo un trasportatore, incensurato, con regolare attività lavorativa, che guidava un veicolo non modificato e non ha compiuto attività illecite fuori dai confini nazionali. Contesta inoltre che la riduzione sia giustificata da esigenze di reinserimento lavorativo, dato che già possiede un impiego e la sospensione della patente gli comporterebbe pregiudizio lavorativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse sufficiente motivazione: la Corte d'appello ha valutato che il Milella non poteva essere considerato mero trasportatore ignaro dei circuiti criminali, data la quantità rilevante di stupefacente (circa 29 kg) e il suo ruolo fiduciario nel traffico. Tali elementi giustificano l'applicazione delle pene accessorie, seppur ridotte nella durata per favorire il reinserimento lavorativo. Quanto al divieto di espatrio, la Corte ha ritenuto legittima la misura in funzione di specialprevenzione e per il rischio che gli spostamenti possano agevolare ulteriori condotte criminose. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
La norma fornisce i criteri per la misura delle pene e delle pene accessorie; nella sentenza è stata richiamata per giustificare l'applicazione e la modulazione delle pene accessorie in base alla gravità del fatto, alla pericolosità dell'imputato e alle finalità di specialprevenzione
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di condannare al pagamento di somme per l'ammenda processuale anche in caso di ricorso inammissibile, tenendo conto della responsabilità o meno della parte; la Corte ha valutato che non sussistono elementi di colpa nella determinazione dell'inammissibilità ma comunque ha disposto il pagamento alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 34271 del 03/07/2007 (Cavallari)
Richiamata come precedente che sostiene la possibilità di ritenere rilevante la gravità dell'importazione di ingenti quantitativi di stupefacente anche a carico di soggetti incensurati; utile a sostenere che l'incensuratezza non esclude automaticamente l'applicazione di misure accessorie
Massime di principio
- La mera incensuratezza e l'assenza di modifiche al veicolo non impediscono di per sé l'applicazione di pene accessorie quando la quantità dello stupefacente e il ruolo attribuito indicano collegamenti con circuiti criminali.
- Il divieto di espatrio può essere giustificato in funzione di specialprevenzione anche se non vi è prova di attività illecite all'estero; rileva il rischio che gli spostamenti agevolino comportamenti criminosi.
- La finalità di reinserimento lavorativo può giustificare la riduzione della durata delle pene accessorie, ma non necessariamente la loro esclusione totale; lo status lavorativo attuale non annulla le finalità di prevenzione della misura.
- Per contrastare efficacemente misure accessorie è necessario fornire elementi concreti che escludano un ruolo fiduciario o collegamenti con reti criminali (es. prove dell'assenza di responsabilità, quantità trascurabile di stupefacente, elementi a discolpa sulla destinazione merce).
- La Corte di legittimità sindaca la motivazione della corte di merito solo per vizi di illogicità manifesta o contraddittorietà; una motivazione adeguata e coerente viene in genere ritenuta sufficiente.
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