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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 360/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nel procedimento di esecuzione per la richiesta di applicazione dell'indulto in favore di Alberto Magazzini il GIP di Prato ha sollevato conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Pistoia. La questione nasceva perché il Tribunale di Pistoia, precedentemente investito della richiesta, aveva declinato la competenza e trasmesso gli atti al giudice che aveva emesso la sentenza alla quale la richiesta si riferiva (Tribunale di Prato). Il GIP di Prato ha contestato tale soluzione ritenendo che, ai sensi dell'art. 665 cod. proc. pen., la competenza a decidere sull'applicazione dell'indulto spetti al giudice dell'esecuzione individuato in base al criterio cronologico (ossia il giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima), che nel caso concreto era il Tribunale di Pistoia.

La decisione

La Corte ha dichiarato sussistente il conflitto negativo di competenza e ha ritenuto competente il Tribunale di Pistoia. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, in presenza di più provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza per le questioni di esecuzione (anche in materia di indulto) appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, ancorché la questione riguardi un titolo diverso. Ha inoltre precisato che modifiche non sostanziali operate in sede di appello (es. decisioni sulla sospensione condizionale della pena o sulla menzione) non incidono sulla determinazione della competenza. Perciò gli atti sono stati rimessi al Tribunale di Pistoia.

Norme richiamate

  • art. 30 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la sollevazione del conflitto di competenza fra autorità giudiziarie; disciplina la procedura per decidere i conflitti negativi o positivi di giurisdizione/competenza

  • art. 665 cod. proc. pen.

    comma 4 (e richiamo al comma 2 nel ragionamento giurisprudenziale)

    Individua il giudice dell'esecuzione in base al criterio cronologico: in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza spetta al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima; il comma 2 è richiamato in ordine agli effetti di modifiche dell'appello sulla competenza

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021 (Rv. 282011); Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015 (Rv. 264679); Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014 (Rv. 261459); Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017 (Rv. 269760); Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011 (Rv. 251686); Sez. 1, n. 34030 del 01/10/2020 (Rv. 279998)

    Consolidato orientamento secondo cui il giudice competente in materia di esecuzione è quello che ha pronunciato la condanna irrevocabile per ultima, anche se la questione riguarda un diverso titolo esecutivo; inoltre le modifiche non sostanziali operate in appello non alterano la competenza 'in executivis'

Massime di principio

  • In presenza di più provvedimenti eseguibili contro lo stesso soggetto la competenza per le questioni di esecuzione si determina cronologicamente: è competente il giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima.
  • La competenza del giudice dell'esecuzione è unica e non cambia in funzione del singolo titolo esecutivo oggetto della questione.
  • Le modifiche operate in appello che risultino non sostanziali (es. decisioni relative alla sospensione condizionale della pena o alla non menzione) non incidono sulla determinazione della competenza dell'esecuzione.
  • Se due o più autorità rifiutano di prendere cognizione della questione si configura conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 30 c.p.p., che va risolto dall'autorità superiore competente.
  • Prima di sollevare o decidere un conflitto, verificare il casellario giudiziale per individuare quale sia la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e applicare il principio cronologico di cui all'art. 665 c.p.p.; in caso di dubbi proporre o risolvere il conflitto ex art. 30 c.p.p.

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