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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03200/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava violazione di legge (artt. 81 e 133 c.p.) e vizio di motivazione nella individuazione del reato "più grave" nell'ambito della continuazione. La Corte d'appello aveva indicato come reato più grave la cessione di stupefacente di lieve entità (capo e), configurata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e aveva poi applicato gli aumenti per la continuazione anche rispetto ad altri reati (tra cui due furti pluriaggravati e una ricettazione). Il ricorrente ha contestato che la scelta del capo e) come reato emergente come più grave è erronea, dato che la forbice edittale prevista per i furti pluriaggravati (capi a, b, c) è più ampia e con massimi superiori rispetto a quella prevista dall'art. 73, comma 5; inoltre è stata contestata la carenza di motivazione circa la quantificazione degli aumenti per la continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo all'identificazione del reato più grave e alla motivazione sul trattamento sanzionatorio. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta, così che venga rideterminata la pena complessiva attribuendo come reato più grave uno dei furti pluriaggravati (capi a, b, c). Ha tuttavia dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità già operato; i limiti di pena fissati nella sentenza impugnata (pena finale complessiva: 6 anni e 11 mesi di reclusione e multa di euro 9.800,00) restano rilevanti per il nuovo calcolo. In sintesi: annullamento parziale (solo per il trattamento sanzionatorio) e rinvio per nuova determinazione della pena.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    forbice edittale per la cessione di lieve entità: dai sei mesi ai cinque anni di reclusione

    La Corte ha ritenuto che la condotta descritta al capo e) rientri nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, ma ha rilevato che la forbice edittale di tale norma è inferiore rispetto a quella dei furti pluriaggravati, perciò non può essere considerata come il reato "più grave" nella determinazione della pena complessiva

  • Codice penale, art. 625 (ultimo comma)

    forbice edittale per il furto pluriaggravato: dai tre ai dieci anni di reclusione

    La Corte ha indicato che la maggiore forbice edittale dei furti pluriaggravati deve prevalere nella scelta del reato più grave ai fini della determinazione della pena per continuazione

  • Codice penale, art. 648

    forbice edittale per la ricettazione: da due ad otto anni di reclusione

    La ricettazione, avendo una forbice edittale più ampia rispetto all'art. 73, comma 5, è anch'essa rilevante nel confronto tra le fattispecie ai fini dell'individuazione del reato più grave

  • Codice penale, art. 81

    Richiama il principio che la pena deve essere determinata in rapporto alla gravità del fatto-reato e che la scelta del reato principale deve essere motivata e coerente con i criteri legali

  • Codice penale, art. 133

    Regola l'applicazione dell'aumento per la continuazione; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione circa la quantificazione degli aumenti e ha richiesto una nuova determinazione che rispetti i criteri dell'art. 133

  • Giurisprudenza: sentenza Sez. 6, n. 1335/2024

    La Corte d'appello aveva agito in seguito all'annullamento con rinvio disposto da questa sentenza della Cassazione; la giurisprudenza citata ha condotto alla riclassificazione di alcune condotte come "piccolo spaccio" ai sensi dell'art. 73, comma 5

Massime di principio

  • Nella determinazione del reato "più grave" in fatto di pluralità di reati, il criterio fondamentale è comparare le forbici edittali: il reato con il massimo edittale più elevato tende a essere considerato il più grave, salvo adeguata motivazione contraria
  • Se la Corte indica come reato prevalente una fattispecie con forbice edittale inferiore rispetto ad altri reati contestati, manca una corretta motivazione e la scelta può essere annullata in cassazione
  • Gli aumenti per la continuazione (art. 133 c.p.) devono essere quantificati con motivazione chiara e calcoli espliciti: la mera enunciazione dell'applicazione degli aumenti non è sufficiente
  • Quando la Cassazione annulla solo il trattamento sanzionatorio e dispone il rinvio, l'accertamento di responsabilità può rimanere irrevocabile e il giudice del rinvio deve limitarsi a rideterminare la pena secondo i criteri indicati
  • Nel confronto tra reati di natura diversa (es. furto pluriaggravato vs. cessione di stupefacenti di lieve entità), occorre valutare non solo la tipologia della condotta ma il parametro delle pene edittali per la corretta individuazione del reato principale
  • In situazioni analoghe, il difensore che impugna può ottenere l'annullamento parziale della sentenza se dimostra che l'erronea individuazione del reato più grave ha inciso sulla quantificazione complessiva della pena

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