Risoluzione n. 100 del 16/05/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che il ripristino in bilancio dei crediti ceduti in una cartolarizzazione, disposto dallo IAS 39 per il mantenimento dei rischi tramite tranche junior, non produce effetti fiscali. La cessione resta fiscalmente rilevante secondo il criterio formale del contratto e le poste riemerse in bilancio devono essere sterilizzate con variazioni in dichiarazione dei redditi.
Cartolarizzazione e ripristino dei crediti ceduti: trattamento fiscale IAS 39
Cartolarizzazione, IAS 39 e ripristino dei crediti ceduti
La risoluzione affronta il trattamento fiscale delle poste riemerse in bilancio a seguito dell’applicazione dello IAS 39 in un’operazione di cartolarizzazione di crediti. Il documento chiarisce se tali componenti debbano incidere sul reddito imponibile IRES e IRAP, in particolare quando la banca cedente mantiene sostanzialmente i rischi dell’operazione attraverso la sottoscrizione della tranche junior.
Vicenda oggetto dell’interpello
La banca istante, insieme ad altre due banche da essa controllate, ha effettuato nel 2004 una cartolarizzazione multioriginator di mutui ipotecari residenziali ceduti pro soluto a una SPV. La cessione ha generato una plusvalenza, qualificata come excess spread, pari alla differenza tra corrispettivo incassato e valore contabile dei crediti ceduti; tale importo è stato imputato a conto economico nel 2004 nella voce "Altri proventi di gestione" e tassato a fini IRES e IRAP.
La SPV ha finanziato l’acquisto emettendo titoli ABS per un importo corrispondente al valore nominale dei crediti, all’excess spread e alle upfront expenses. A copertura dell’excess spread e delle upfront expenses è stata emessa una tranche junior, subordinata sia negli interessi sia nel rimborso del capitale, sottoscritta integralmente dalla banca istante.
Effetti contabili dell’adozione degli IAS/IFRS
Nel bilancio 2005, adottando gli IAS/IFRS, la banca ha ritenuto che la sottoscrizione della tranche junior impedisse la derecognition dei crediti ceduti, poiché non risultavano trasferiti tutti i rischi e benefici connessi all’attività finanziaria. Di conseguenza, in sede di First Time Adoption (1 gennaio 2005), ha proceduto a:
- iscrivere nell’attivo il credito originario ceduto alla SPV per il valore nominale residuo;
- iscrivere nel passivo un debito figurativo rappresentativo dei titoli ABS emessi dalla SPV e riferibili alla quota di crediti ripristinati;
- stornare una tranche del titolo junior sottoscritto dalla banca, con contropartita alla riserva indisponibile di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38;
- stornare gli interessi attivi maturati sino alla data di FTA sulla quota di titolo junior cancellata, sempre in contropartita alla medesima riserva;
- iscrivere gli interessi attivi sui crediti ripristinati e gli interessi passivi sulla passività figurativa, con contropartita alla riserva ex articolo 7, comma 7, d.lgs. n. 38 del 2005;
- rilevare rettifiche di valore sui crediti ripristinati, in contropartita alla stessa riserva.
Nel bilancio al 31 dicembre 2005 la banca ha inoltre:
- stornato gli interessi attivi maturati nell’esercizio sulla quota di titoli junior cancellata in FTA;
- iscritto gli interessi attivi maturati sui crediti ripristinati;
- iscritto gli interessi passivi figurativi sulla passività figurativa;
- valutato i crediti cartolarizzati ripristinati e residui al 31 dicembre 2005.
Quesiti posti dal contribuente
La banca chiede chiarimenti sul trattamento fiscale dei componenti positivi e negativi così emersi, in particolare per sapere se:
- tali componenti concorrano alla formazione del plafond dei crediti su cui calcolare le svalutazioni deducibili ai fini IRES, ai sensi dell’articolo 106, comma 3, TUIR;
- lo storno del titolo junior in sede di FTA, corrispondente all’excess spread, produca un componente negativo deducibile IRES e IRAP;
- lo storno degli interessi attivi dei titoli junior, in FTA e negli esercizi successivi, produca un componente negativo deducibile IRES e IRAP;
- gli interessi attivi sui crediti ripristinati e gli interessi passivi sul debito figurativo dei titoli ABS concorrano al reddito ai fini IRES e IRAP.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo la banca, in base al principio di neutralità degli IAS/IFRS, la cessione dei crediti del 2004 deve produrre pieni effetti fiscali. Ne conseguirebbe che tutte le poste emerse dal ripristino in bilancio dei crediti ceduti sarebbero fiscalmente irrilevanti, e la neutralizzazione sarebbe ottenuta tramite variazioni in aumento o in diminuzione in dichiarazione dei redditi 2005.
Principi normativi richiamati dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’articolo 83 TUIR, come modificato dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, secondo cui il reddito complessivo si determina partendo dal risultato di conto economico, aumentato o diminuito dei componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto degli IAS/IFRS, con le variazioni previste dalla normativa fiscale.
Viene evidenziato che il sistema conserva il principio di derivazione dal bilancio, ma deve anche rispettare il principio di neutralità dell’imposizione tra soggetti che adottano principi contabili diversi.
L’Agenzia richiama inoltre:
- lo IAS 39, secondo cui un’attività finanziaria può essere cancellata dal bilancio solo se sono trasferiti tutti i rischi e benefici;
- l’articolo 109, comma 2, lettera a), TUIR, che adotta un criterio formale per la competenza dei corrispettivi delle cessioni;
- l’articolo 109, comma 1, TUIR, che attribuisce rilievo alla certezza giuridica e alla determinabilità obiettiva dei componenti reddituali.
Valutazione dell’Agenzia sul rapporto tra bilancio IAS e fisco
L’Agenzia osserva che, sebbene sul piano contabile lo IAS 39 imponga il ripristino dei crediti per il mancato trasferimento sostanziale di rischi e benefici, questo effetto non può essere automaticamente recepito in ambito fiscale.
Ai fini tributari, infatti, il momento di rilevanza della cessione è ancorato al trasferimento giuridico della titolarità del credito, che si realizza con il contratto di cessione. Il criterio di competenza fiscale non risulta coordinato con l’impostazione IAS basata sul continuing involvement e sul mantenimento sostanziale dei rischi.
Ne deriva che il rilievo fiscale non segue il ripristino contabile dei crediti, perché l’ordinamento tributario non attribuisce, in tale contesto, rilevanza alla permanenza sostanziale dei rischi e dei benefici in capo al cedente.
Conclusione sul trattamento fiscale del ripristino dei crediti
La conclusione dell’Agenzia è che dal ripristino dei crediti in bilancio non deriva alcun riflesso fiscale. Poiché, dal punto di vista tributario, la banca non è titolare dei crediti iscritti dopo la cessione, le poste contabili riemerse in bilancio devono essere sterilizzate tramite apposite variazioni in aumento e in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
Precisazioni finali
La risposta è resa esclusivamente in punto di diritto e non conferma gli importi indicati dal contribuente nell’istanza. La risoluzione è stata emanata a seguito di documentazione integrativa richiesta il 12 ottobre 2006 e trasmessa il 15 e 16 gennaio 2007.
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