Risoluzione n. 104 del 17/05/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il limite di deducibilità all’80% introdotto dal 1° gennaio 2007 si applica ai costi telefonici e ai beni indispensabili alla connessione telefonica, come modem o router ADSL (ed eventualmente software specifico), ma non al personal computer, che resta deducibile secondo le regole ordinarie.
Deducibilità al 80% delle spese per apparecchiature e servizi di comunicazione elettronica
Deducibilità delle spese di connessione telefonica e internet
La risoluzione esamina l’applicazione dell’art. 102, comma 9, del TUIR, come modificato dall’art. 1, commi 401 e 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il chiarimento riguarda in particolare la misura del limite di deducibilità del 80% dal reddito d’impresa e, per effetto della modifica normativa, anche dal reddito di lavoro autonomo e artistico, con decorrenza dal 1° gennaio 2007.
Quesito posto dall’istante
L’istante chiede se il limite dell’80% relativo alle spese telefoniche debba applicarsi, in caso di connessione a internet, soltanto ai costi del modem o del router ADSL utilizzati per la connessione oppure anche all’intero personal computer impiegato per collegarsi alla rete.
Posizione dell’istante
Secondo la soluzione prospettata, il limite di deducibilità dovrebbe riguardare solo i beni che hanno un utilizzo inequivocabilmente collegato alla connessione telefonica. In questa prospettiva:
- il modem o il router ADSL costituirebbero il mezzo necessario per la connessione;
- il personal computer, avendo anche altri possibili impieghi, resterebbe fuori dall’ambito della norma speciale.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia ricorda che:
- il comma 401 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 ha fissato all’80% il limite di deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio, nonché delle spese di impiego e manutenzione relative ad “apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico”;
- il comma 402 ha esteso gli stessi limiti ai titolari di reddito derivante dall’esercizio di attività artistiche o professionali, mediante modifica dell’art. 54, comma 3-bis, del TUIR.
Ambito oggettivo della disciplina
La risoluzione chiarisce che il rinvio al codice delle comunicazioni elettroniche comprende i servizi di comunicazione elettronica intesi come servizi consistenti, esclusivamente o prevalentemente, nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica. Da ciò deriva che il limite fiscale opera in modo indistinto per:
- telefonia fissa;
- telefonia mobile;
- altre tipologie di linee di collegamento telefonico utilizzate nell’attività d’impresa, artistica o professionale.
Beni e costi compresi nella limitazione
L’Agenzia ritiene che nell’ambito applicativo della norma rientrino non solo i costi dei servizi telefonici, ma anche i costi relativi a beni materiali e immateriali, incluso il software, quando tali beni siano utilizzati per la connessione telefonica nell’ambito dell’attività imprenditoriale, artistica o professionale. Tuttavia, la deducibilità limitata riguarda solo i beni indispensabili per il collegamento alle linee telefoniche.
Applicazione al caso concreto
Nel caso specifico:
- sono soggette al limite di deducibilità le spese per l’acquisto del modem o del router ADSL;
- possono rientrare anche le spese per l’eventuale software specifico necessario alla connessione;
- i costi del personal computer non rientrano nella disciplina speciale e devono essere dedotti secondo i criteri generali di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Conclusione
La risposta dell’Agenzia afferma quindi che il limite dell’80% si applica ai costi strettamente necessari alla connessione telefonica o dati, ma non all’intero personal computer, che resta soggetto alle regole ordinarie di deduzione.
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