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Risoluzione

Risoluzione n. 101 del 17/05/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i compensi corrisposti a dipendenti pubblici per incarichi svolti presso terzi in violazione dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 restano fiscalmente imponibili secondo la loro natura (collaborazione o lavoro autonomo occasionale) e che il recupero al bilancio dell’ente va effettuato al lordo delle ritenute. I dipendenti possono recuperare l’imposta tramite oneri deducibili per somme restituite, anche se il versamento avviene all’amministrazione e non al soggetto erogatore originario.

Recupero compensi percepiti da dipendenti pubblici senza autorizzazione e relativo trattamento fiscale

Recupero dei compensi indebiti dei dipendenti pubblici e trattamento fiscale

La risoluzione affronta il caso dei compensi corrisposti da terzi a dipendenti di aziende sanitarie per prestazioni svolte in violazione del regime di incompatibilità e di cumulo di impieghi e incarichi previsto dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il documento chiarisce sia le modalità di riversamento delle somme ai bilanci aziendali, sia gli strumenti fiscali utilizzabili dai dipendenti per recuperare quanto restituito.

Quesito posto dall’istante

La Struttura Complessa Interaziendale Amministrazione della Regione chiede:

  • se il recupero ai bilanci aziendali dei compensi corrisposti in anni precedenti da terzi a dipendenti in violazione del divieto debba avvenire al lordo o al netto delle ritenute complessivamente operate;
  • con quali mezzi i dipendenti possano recuperare gli oneri versati per loro conto dai committenti sostituti d’imposta.

Inquadramento normativo dell’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001

La norma prevede che i dipendenti pubblici non possano svolgere incarichi retribuiti non conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. In caso di inosservanza:

  • restano ferme le più gravi sanzioni e la responsabilità disciplinare;
  • il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato nel conto dell’entrata dell’amministrazione di appartenenza;
  • il versamento è effettuato a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore;
  • le somme sono destinate all’incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Rilevanza fiscale dei compensi percepiti

Pur non avendo natura tributaria primaria, la disciplina assume rilievo fiscale perché incide sulla qualificazione e tassazione dei compensi percepiti per attività svolte presso terzi senza autorizzazione.

Secondo l’Agenzia delle Entrate:

  • l’assenza di conferimento dell’incarico o di autorizzazione esclude che i compensi possano essere qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, mancando il collegamento richiesto dall’art. 50, comma 1, lettera b), del TUIR;
  • in base alle modalità concrete di svolgimento, tali somme vanno ricondotte a redditi da collaborazione coordinata e continuativa oppure a redditi di lavoro autonomo occasionale;
  • tali redditi restano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi degli artt. 23 e seguenti del DPR 600/1973.

Imponibilità anche se l’incarico non era autorizzato

La risoluzione precisa che la mancanza di autorizzazione non impedisce l’imponibilità dei compensi. Richiama infatti l’art. 14, commi 4 e 4-bis, della legge 537/1993, secondo cui sono imponibili anche i proventi derivanti da attività non autorizzate, purché rientrino in una delle categorie di reddito previste dall’art. 6, comma 1, del TUIR e siano determinati secondo le regole della categoria di appartenenza.

Recupero al bilancio aziendale: importo da riversare

Per il primo quesito, relativo al recupero dei proventi di anni precedenti imposto dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001, l’amministrazione ospedaliera competente deve procedere al riversamento:

  • al lordo delle ritenute operate dal terzo;
  • con i mezzi ritenuti opportuni dall’amministrazione stessa.

Recupero dell’imposta da parte del dipendente

Per il secondo quesito, i dipendenti che abbiano dovuto restituire le somme possono ottenere il rimborso d’imposta tramite gli oneri deducibili dal reddito personale, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera d-bis, del TUIR.

La risoluzione richiama le modalità già illustrate:

  • dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 23 dicembre 1997, par. 5.3;
  • dalla risoluzione n. 110 del 29 luglio 2005.

Ambito della deduzione per somme restituite

L’Agenzia afferma che la deduzione può essere utilizzata anche quando la restituzione avviene a favore di un soggetto diverso da quello che ha erogato le somme originarie. La ragione è che la ratio dell’art. 10, comma 1, lettera d-bis, TUIR è consentire il recupero di somme già tassate per cassa e successivamente restituite al lordo delle imposte.

Nel caso esaminato, tale finalità non viene meno perché la legge impone che le somme siano versate all’amministrazione di appartenenza del prestatore d’opera, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore stesso.

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