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Risoluzione

Risoluzione n. 99 del 15/05/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il condominio non deve operare la ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti a società di persone o di capitali incaricate dell’amministrazione condominiale, perché si tratta di redditi d’impresa; la ritenuta si applica invece alle società tra professionisti. Viene inoltre esclusa la ritenuta del 4% ex art. 25-ter DPR 600/1973, poiché il rapporto è ricondotto al mandato e non a contratto d’opera o appalto.

Ritenuta d'acconto sui compensi erogati a società per l'attività di amministratore di condominio

Ritenuta d’acconto sui compensi all’amministratore di condominio nominato società

La risoluzione affronta il trattamento fiscale dei compensi erogati dal condominio a società di persone o di capitali incaricate dell’attività di amministratore di condominio. Il chiarimento riguarda sia l’eventuale obbligo di ritenuta d’acconto sia l’aliquota applicabile, con riferimento alla disciplina introdotta dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 43.

Quesito posto all’Agenzia

L’istante chiede se, quando l’amministrazione del condominio è affidata a una società nominata amministratore con rappresentanza ai sensi dell’art. 1131 c.c., il condominio debba operare una ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti. In caso affermativo, viene chiesto se l’aliquota debba essere pari al 4% oppure al 20%.

Soluzione proposta dal contribuente

Secondo l’interpellante, quando l’incarico di amministrazione condominiale è svolto da una società, il rapporto avrebbe natura di mandato con rappresentanza, non riconducibile né al contratto d’appalto né all’attività professionale svolta da una persona fisica. Da ciò deriverebbe l’assenza di qualsiasi obbligo di ritenuta sui compensi pagati alla società-amministratore.

Chiarimenti dell’Agenzia sulla nomina della società amministratore

L’Agenzia richiama la circolare n. 7 del 2007, par. 2, che aveva già precisato come l’incarico di amministratore di condominio possa essere assunto indifferentemente da persona fisica, società di persone o società di capitali. Tale impostazione è coerente con l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui anche una persona giuridica può essere nominata amministratore del condominio, in quanto il rapporto di mandato può presentare, anche nei confronti di soggetti diversi dalla persona fisica, gli stessi indici di affidabilità rilevanti per l’adempimento delle obbligazioni e la relativa imputazione di responsabilità.

Trattamento della ritenuta del 20% ex art. 25 DPR 600/1973

L’Agenzia esamina l’art. 25, primo comma, del DPR n. 600 del 1973, che prevede la ritenuta d’acconto del 20% sui redditi di lavoro autonomo e specifica che il condominio, quale sostituto d’imposta, deve operarla anche sui compensi percepiti dall’amministratore di condominio. Tuttavia, la norma stabilisce espressamente che la ritenuta non deve essere effettuata per le prestazioni rese nell’esercizio di imprese.

Da ciò deriva che:

  • non va operata la ritenuta sui compensi spettanti alle società di persone commerciali e alle società di capitali per l’attività di amministratore di condominio, poiché i relativi redditi sono qualificati come redditi d’impresa, a prescindere dalla fonte da cui provengono, ai sensi dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 81, comma 1, del TUIR;
  • la ritenuta deve invece essere applicata se il compenso è corrisposto a una società tra professionisti di cui al d.lgs. n. 96 del 2001, poiché i suoi redditi costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 TUIR, come già chiarito dalla risoluzione n. 118/E del 2002.

Esclusione della ritenuta del 4% ex art. 25-ter DPR 600/1973

L’Agenzia esclude anche l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 25-ter, comma 1, del DPR n. 600 del 1973. La ragione dell’esclusione è che il rapporto tra condominio e amministratore, sia esso persona fisica o giuridica, è ricondotto all’istituto del mandato e non ai contratti d’opera o di appalto, che sono invece il presupposto per l’applicazione della ritenuta del 4%.

Conclusione operativa

In sintesi, per i compensi corrisposti dal condominio a società di persone o di capitali nominate amministratori:

  • non si applica la ritenuta del 20% di cui all’art. 25 DPR 600/1973, perché si tratta di redditi d’impresa;
  • non si applica neppure la ritenuta del 4% di cui all’art. 25-ter DPR 600/1973, perché il rapporto è di mandato e non di appalto o d’opera.

Resta invece soggetta a ritenuta la sola ipotesi di corrispettivi pagati a società tra professionisti, in quanto riconducibili a redditi di lavoro autonomo.

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