Sentenza n. 13911/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'accertamento per quanto riguarda il ricorso principale: dell’obbligo dell’Ambasciata di fissare un appuntamento utile alla presentazione della domanda di visto per motivi di studio ex articolo 4, d.lgs. n. 286/1998; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento del provvedimento prot.n. 969 – p del 22/01/26 con cui l’Ambasciata d’Italia a Islamabad ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione, consistente nella mancata fissazione di un appuntamento per presentare la domanda di visto. Tale domanda è divenuta improcedibile perché l'appuntamento è stato successivamente fissato per il 31 ottobre 2025. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato il diniego di visto del 22 gennaio 2026, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, dell'art. 4, comma 2, d.i. n. 850/2011, dell'art. 4 d.lgs. n. 286/1998, del d.P.R. n. 394/1999 e del regolamento (CE) n. 810/2009, difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere. Il provvedimento era fondato esclusivamente sull'apposizione di due contrassegni su un formulario, relativi all'asserita insufficienza dei mezzi economici di sostentamento e all'impossibilità di stabilire con certezza l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto. Il ricorrente ha contestato il carattere generico e stereotipato di tali motivazioni, anche in considerazione della precedente valutazione tecnica di idoneità effettuata dall'università e dell'accertata sostenibilità economica, nonché l'assenza di elementi concreti sul pericolo migratorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva fissato l'appuntamento richiesto. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato il diniego di visto. Il giudice ha ritenuto che le motivazioni apposte sul formulario fossero generiche e stereotipate e non consentissero di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione. Il difetto non è stato colmato dalle difese processuali, che si erano limitate a richiamare genericamente alcune carenze documentali, quali l'insufficienza dei redditi del padre, la composizione della famiglia e lo stato di disoccupazione del richiedente, peraltro contestate dal ricorrente. Anche l'istruttoria disposta dal Tribunale, tardivamente eseguita dall'amministrazione, non ha dimostrato la correttezza delle ragioni poste a fondamento del diniego. L'annullamento è stato disposto con salvezza del potere dell'amministrazione di rideterminarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, valutando la documentazione già prodotta e quella eventualmente ulteriore. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre IVA, CPA e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata.
Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione del diniego di visto; il giudice ha ritenuto insufficiente una motivazione meramente generica e stereotipata.
art. 4, comma 2, d.i. n. 850/2011
È richiamato tra le disposizioni che impongono specifici requisiti e una motivazione adeguata del provvedimento in materia di visti.
art. 4 d.lgs. n. 286/1998
Disciplina il rilascio del visto d'ingresso e costituisce parametro normativo della domanda di visto per motivi di studio.
d.P.R. n. 394/1999
È richiamato quale regolamento di attuazione della disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri.
regolamento (CE) n. 810/2009
È richiamato quale Codice dei visti e parametro della valutazione relativa ai mezzi di sostentamento e all'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri.
Massime di principio
- Il diniego di un visto d'ingresso per motivi di studio non può essere fondato sulla mera apposizione di contrassegni su un formulario quando tali indicazioni non consentano di ricostruire in modo concreto e verificabile l'iter logico-giuridico della decisione.
- La motivazione relativa all'insufficienza dei mezzi economici e all'incertezza dell'intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri deve indicare gli elementi concreti sui quali si fonda la valutazione negativa; formule generiche o stereotipate non sono sufficienti.
- Quando il richiedente abbia prodotto documentazione relativa all'idoneità allo studio e alla sostenibilità economica, l'amministrazione deve esaminarla specificamente e illustrare le ragioni per cui essa non supera i profili ostativi individuati.
- Il difetto di motivazione e di istruttoria del diniego di visto non può essere sanato mediante difese processuali generiche dell'amministrazione né mediante l'indicazione postuma di circostanze non adeguatamente esplicitate nel provvedimento.
- L'annullamento del diniego di visto per difetto di motivazione e istruttoria non comporta il rilascio automatico del visto, ma impone all'amministrazione di riesaminare la domanda entro il termine stabilito dal giudice, considerando la documentazione già prodotta e quella ulteriore presentata dall'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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