Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1519/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 46/2025, pubblicata il 29/03/2025, resa dal Tribunale di Cuneo, in funzione del Giudice del lavoro, notificata il 23.01.2025 e passata in giudicato come da certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Alessandria il 25 settembre 2025;

Giustizia amministrativa202600673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva liquidato alla ricorrente € 1.000,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cuneo, passata in giudicato, e il pagamento delle somme ivi liquidate, pari complessivamente a € 1.000,00, oltre agli accessori indicati nel titolo giudiziale. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza e il decorso infruttuoso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era stato prodotto in copia conforme, notificato al Ministero presso il domicilio reale, che era decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che non era contestata l'omessa esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, oltre alla refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 475 c.p.c.

    copia attestata conforme all'originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c.

    La produzione del titolo in copia attestata conforme è stata ritenuta idonea ai fini dell'azione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche integra, nel caso concreto, il presupposto temporale per l'azione di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari.

    La condanna alle spese è stata distratta in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM

    I parametri forensi sono stati applicati con la riduzione prevista dalla norma, tenendo conto anche della serialità e della limitata complessità della controversia.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente prodotto e notificato all'amministrazione soccombente, sia decorso il termine previsto per l'adempimento e risulti l'inottemperanza dell'amministrazione.
  • In presenza di un'obbligazione pecuniaria stabilita da un giudicato e rimasta ineseguita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione pubblica territorialmente competente, con facoltà di delega, quando le attività commissariali siano connesse ai compiti istituzionali dell'ufficio di appartenenza; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso aggiuntivo.
  • Nelle controversie seriali e prive di difficoltà interpretative, le spese di lite possono essere ridotte rispetto ai parametri ordinari, tenendo conto anche delle difficoltà operative rappresentate dall'amministrazione nell'esecuzione di titoli giudiziali analoghi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.