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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15188/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da un creditore contro il proprio debitore e contro i terzi acquirenti di un fabbricato, compravenduto nel febbraio 1994. Il creditore chiedeva che l'atto fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti perché pregiudizievole della garanzia patrimoniale. Nel corso del processo vi furono una rinuncia agli atti e una declaratoria di estinzione, poi riformate in appello con rinvio per difetto di contraddittorio rispetto all'interventore non notificato al contumace. Dopo la riassunzione e la prosecuzione del giudizio, il Tribunale accolse la revocatoria e la Corte d'appello confermò. I ricorrenti principali censurano: 1) la nullità della sentenza di primo grado per essere stata resa da giudice monocratico in una causa che, a loro dire, avrebbe dovuto seguire il vecchio rito e la decisione collegiale; 2) la violazione dell'art. 2901 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistenti i presupposti della revocatoria valorizzando elementi ritenuti irrilevanti o mal apprezzati. Il ricorrente incidentale contesta invece: 1) la sanatoria del difetto di notifica dell'intervento al contumace; 2) la reiezione dell'eccezione di prescrizione, deducendo che la prescrizione non sarebbe stata interrotta validamente nei suoi confronti; 3) la ricostruzione della prescrizione dell'azione revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale e inammissibile il secondo; ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale. In definitiva ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo principale, ha corretto la motivazione della Corte d'appello ex art. 384, comma 4, c.p.c.: la causa, pur essendo di vecchio rito, era stata correttamente trattata secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 276/1997, perché la mancata assegnazione alla sezione stralcio o a un G.O.A. integra al più una irregolarità e non comporta nullità della decisione; inoltre, anche ove vi fosse stato un vizio di composizione del giudice, esso si sarebbe tradotto in motivo di gravame e comunque la Corte d'appello, giudice anche del merito, avrebbe potuto decidere. Il secondo motivo principale è stato ritenuto inammissibile perché mirava a sollecitare una nuova valutazione del merito e dei fatti, senza denunciare una vera violazione di legge. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità nella trascrizione/localizzazione dell'atto di riassunzione e perché non colpiva un'ulteriore ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata; il terzo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non risultante trattata nei gradi di merito nei termini prospettati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Disciplina l'azione revocatoria ordinaria; la Corte non entra nel merito della sua fondatezza in cassazione, ma rileva che le censure dei ricorrenti mirano in realtà a contestare la ricostruzione fattuale dei presupposti dell'azione, non una corretta violazione di legge.

  • art. 2903 c.c.

    Richiamato con riferimento alla prescrizione dell'azione revocatoria, ma la censura incidentale è dichiarata inammissibile perché nuova e non trattata nei gradi di merito nei termini dedotti.

  • art. 354 c.p.c.

    La riassunzione dopo la sentenza d'appello di rimessione al primo giudice conserva l'identità del procedimento originario; la causa riassunta resta prosecuzione del giudizio iniziato prima del 30 aprile 1995.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è stata fissata in adunanza camerale secondo tale rito.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge deve indicare specificamente le affermazioni in diritto della sentenza impugnata asseritamente erronee; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    L'omessa specifica indicazione e localizzazione dell'atto richiamato rende inammissibile il motivo che si fonda su di esso.

  • art. 367 c.p.c.

    Non espressamente decisivo nel testo fornito.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata se il dispositivo è conforme a diritto.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare l'applicazione del nuovo rito nella fase decisoria.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale sulla dedotta lesione del contraddittorio, ma la censura viene dichiarata inammissibile.

  • art. 232 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare il valore probatorio attribuito alla mancata comparizione all'interrogatorio formale.

  • art. 267 c.p.c.

    La comunicazione del cancelliere ai difensori delle parti costituite è richiamata come momento di perfezionamento del contraddittorio nei confronti delle parti costituite nel caso di intervento depositato in cancelleria.

  • art. 274-bis c.p.c.

    La nullità derivante da inosservanza delle disposizioni sulla composizione del tribunale si converte in motivo d'impugnazione e non impone remissione al primo giudice.

  • art. 157 c.p.c.

    La mancata corretta assegnazione della causa alla sezione stralcio è qualificata come mera irregolarità sanabile nei limiti ordinari delle nullità processuali.

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato in combinato con l'art. 161 c.p.c. per affermare la conversione del vizio di costituzione del giudice in motivo di gravame.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    La nullità del provvedimento per vizio del giudice, anche se assoluta, va fatta valere con l'impugnazione e si sana se non dedotta tempestivamente.

  • art. 12, l. 22 luglio 1997, n. 276

    I giudizi pendenti al 30 aprile 1995 sono definiti secondo la disciplina prevista per le sezioni stralcio; la norma si applica anche se la causa è trattata da un giudice togato della sezione ordinaria, poiché ciò integra al più una irregolarità.

  • art. 11, commi 1 e 5, l. 22 luglio 1997, n. 276

    È vietato assegnare alle sezioni stralcio e ai G.O.A. cause di nuovo rito o cause di vecchio rito con riserva di collegialità, ma non esiste un divieto speculare che imponga di mantenere il vecchio rito se la causa è erroneamente trattata da un magistrato togato.

  • art. 90, comma 3, l. 26 novembre 1990, n. 353

    I giudizi pendenti al 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore; la Corte lo considera il discrimine per qualificare la causa come di vecchio rito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato in dispositivo.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto.

Massime di principio

  • La qualificazione del giudizio come "vecchio rito" non comporta automaticamente l'applicazione integrale della disciplina processuale previgente in ogni fase successiva: se la causa, per effetto della riassunzione, prosegue come identico procedimento, può restare soggetta alle sopravvenienze normative che regolano la trattazione e la decisione delle controversie pendenti.
  • La mancata assegnazione della causa alla sezione stralcio o a un giudice onorario aggregato, quando la controversia vi sarebbe devolvibile, integra una mera irregolarità organizzativa e non un vizio di competenza; la nullità della decisione, se esistente, va fatta valere come motivo di gravame e non impone la rimessione automatica al primo giudice.
  • Il vizio relativo alla composizione del giudice, anche quando si traduca in nullità assoluta, è soggetto al principio di conversione della nullità in motivo d'impugnazione: la sua mancata deduzione tempestiva comporta sanatoria, mentre, se dedotto, la corte d'appello può comunque decidere nel merito.
  • Nel ricorso per cassazione, il motivo di violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione la regula iuris applicata dal giudice di merito e si risolve nella contestazione della ricostruzione dei fatti o del peso probatorio degli elementi valorizzati in sentenza.
  • Quando una censura si fonda su un atto processuale specifico, il ricorrente deve riprodurne il contenuto essenziale e indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo; in difetto, il motivo è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • In cassazione non sono ammissibili questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; se la sentenza impugnata si è pronunciata su una diversa questione, il ricorrente deve dimostrare specificamente di averla già devoluta al giudice di merito e indicare dove ciò sia avvenuto.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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