Ordinanza n. 127/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- del 16/12/2025 con la quale l’A.S.L. di Brindisi ha approvato la graduatoria finale di merito relativa alla “Riapertura termini Avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per le progressioni verticali dall’area degli Assistenti all’area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, per la copertura di n. 15 posti di Collaboratore Amministrativo-Professionale, ex artt. 20 e 21 del CCNL del Comparto Sanità 2019-2021, approvato con deliberazione D.G. n. -OMISSIS- del 18/12/2024 e contestuale aumento del numero dei posti da 15 (quindici) a 17 (diciassette)”; - della Deliberazione n. -OMISSIS- del 10/12/2025 con cui il Direttore dell’Area Gestione del Personale dell’ASL Brindisi ha proposto al Direttore Generale di approvare la graduatoria finale di merito della procedura nonché i relativi verbali delle sedute della commissione; - di tutti i Verbali della commissione esaminatrice afferenti alla “Selezione interna, per titoli e colloquio, per le progressioni verticali dall’area degli Assistenti all’area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, di Collaboratore Amministrativo-Professionale, ex artt. 20 e 21 del CCNL del Contratto Sanità 2019-2021”, nelle parti in cui sono stati erroneamente valutati i titoli e le schede performance di cui all’art. 7 del bando, è stata redatta la graduatoria finale di merito, nonché sono state respinte le istanze di revisione trasmesse dall’odierno ricorrente, violando il principio di immodificabilità delle clausole del bando (verbale n. -OMISSIS-del 10/12/2025 e dell’11/02/2026; - della nota di riscontro dell’ASL Brindisi del 24/12/2025, prot. n.-OMISSIS-, nella quale è stato richiamato il contenuto del verbale della commissione n. -OMISSIS-; - della nota di riscontro del 19/01/2026, prot. n. -OMISSIS-, all’istanza di accesso agli atti, nella quale l’ASL Brindisi ha trasfuso un estratto del verbale della commissione n. -OMISSIS-; - della nota di riscontro dell’11/02/2026, prot. n. -OMISSIS-, all’istanza di annullamento in autotutela, nella quale è stato richiamato il contenuto del verbale della commissione n. -OMISSIS-; - in subordine: dell’art. 7 del bando di selezione interna approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. -OMISSIS- del 18/12/2024, ove lo stesso venga interpretato nel senso di subordinare l’attribuzione del punteggio massimo annuo esclusivamente al conseguimento del punteggio massimo, rispettivamente pari a 40/40 per la performance organizzativa e a 50/50 per la performance individuale; - di ogni atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna, dell’Azienda resistente a risarcire il ricorrente per il danno ingiusto cagionato dall’illegittimo svolgimento della procedura e dall’esito della stessa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti della selezione interna per progressioni verticali a Collaboratore Amministrativo-Professionale, limitatamente alla valutazione dei titoli e delle performance
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale, gli atti della commissione, le note di riscontro alle istanze di revisione, accesso e autotutela, nonché, in subordine, l’art. 7 del bando ove interpretato nel senso di attribuire il punteggio massimo per ciascuna annualità di performance soltanto a chi avesse conseguito il punteggio massimo assoluto. Ha dedotto principalmente la violazione dell’art. 7, comma 2, lett. a), della lex concorsualis, sostenendo che la commissione avesse applicato criteri diversi da quelli stabiliti dal bando per la valutazione della performance. Secondo il ricorrente, le valutazioni conseguite negli anni 2021, 2022 e 2023, pari a 88/90 punti e rientranti nella fascia di attribuzione del 100% degli incentivi annuali, avrebbero dato diritto a 2 punti per ciascuna annualità, per complessivi 6 punti, anziché ai 3 punti attribuiti. Ha inoltre dedotto un errore nel calcolo del punteggio per l’esperienza professionale, assumendo come data iniziale rilevante il 1° aprile 2007 invece del 1° giugno 2007, nonché l’illegittimità derivata degli atti conseguenziali e il danno ingiusto subito. In via cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, rilevando che le controversie sulle selezioni interne spettano al giudice amministrativo quando la procedura comporta una progressione verticale, ossia una novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Nella delibazione sommaria cautelare ha giudicato condivisibili le censure relative alla valutazione delle performance: dal verbale della commissione emergeva l’applicazione di un criterio differente da quello espresso nell’art. 7 del bando, poiché il punteggio massimo di 2 punti per annualità era stato riconosciuto solo ai candidati con il massimo punteggio disponibile, mentre ai candidati collocati nella fascia del 100% degli incentivi, ma con un punteggio inferiore al massimo assoluto, era stato attribuito 1 punto. Il ricorrente, avendo ottenuto 88/90 per ciascuna delle annualità 2021, 2022 e 2023, avrebbe quindi dovuto ricevere 6 punti per la performance anziché 3, con conseguente punteggio complessivo di 74 anziché 71. Il giudice ha ravvisato una possibile violazione della lex specialis, del principio di stretta interpretazione delle clausole del bando, dell’autovincolo dell’amministrazione, della par condicio e dell’affidamento dei partecipanti. Ha invece ritenuto non fondata, allo stato della cognizione cautelare, la censura relativa al punteggio per l’esperienza professionale, considerando rilevante la data del 1° giugno 2007 e non quella del 1° aprile 2007. Ritenuto sussistente anche il periculum in mora, ha accolto l’istanza cautelare e sospeso in parte qua, nei limiti della motivazione, l’efficacia degli atti impugnati, facendo salvi i successivi provvedimenti dell’ASL. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata la trattazione di merito per la prima udienza pubblica di gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della delibazione sommaria il TAR ha accolto la domanda di sospensione, ravvisando fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 7, comma 2, lett. a), del bando di selezione
per la valutazione rientrante nell’attribuzione del 100% degli incentivi annuali, l’assegnazione di 2 punti
La clausola è stata interpretata nel senso che la valutazione rientrante nella fascia di attribuzione del 100% degli incentivi annuali comporta l’attribuzione di 2 punti per ciascuna annualità; la commissione non poteva introdurre un criterio riduttivo non previsto dal bando.
artt. 20 e 21 CCNL Comparto Sanità 2019-2021
Costituiscono il quadro contrattuale richiamato per la procedura di progressione verticale interna.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a selezioni interne riservate a dipendenti pubblici, sussiste la giurisdizione amministrativa quando la procedura comporta una progressione verticale e quindi una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
- La commissione esaminatrice deve applicare le clausole del bando secondo il loro significato espresso e non può introdurre, in sede di valutazione, criteri ulteriori o differenti rispetto a quelli fissati dalla lex specialis.
- Il principio di autovincolo impone all’amministrazione e alla commissione di rispettare le regole della procedura selettiva previamente stabilite; la loro modifica o alterazione in corso di procedura viola anche la par condicio e l’affidamento dei partecipanti.
- Quando il bando collega l’attribuzione di un punteggio alla collocazione in una determinata fascia di valutazione, la commissione non può limitarla ai soli candidati che abbiano conseguito il massimo punteggio assoluto, salvo che tale requisito risulti chiaramente previsto dalla lex specialis.
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