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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-27/20

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 maggio 2021. — PF e QG contro Caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille et Vilaine. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Rennes. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Tetti massimi collegati alle risorse – Presa in considerazione delle risorse percepite il penultimo anno precedente il periodo di pagamento di assegni – Lavoratore che ritorna nel suo Stato membro di origine – Riduzione dei diritti agli assegni familiari. — Causa C-27/20

Giurisprudenza europea62020CJ0027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato il caso di due cittadini francesi che, dopo il distacco di uno dei coniugi presso la Corte di giustizia in Lussemburgo, hanno visto ridursi gli assegni familiari al rientro in Francia per effetto del meccanismo nazionale di calcolo basato sul penultimo anno. La Corte ha ritenuto che tale sistema non violi la libera circolazione dei lavoratori né la regola di parità di trattamento sui vantaggi sociali. Ha inoltre escluso la pertinenza dell'articolo 20 TFUE e del regolamento n. 883/2004, confermando la compatibilità della normativa francese con il diritto dell'Unione.

Libera circolazione dei lavoratori e assegni familiari: compatibilità con il diritto UE della regola nazionale che fissa come anno di riferimento il penultimo anno precedente il pagamento, anche se ciò riduce temporaneamente l'importo al rientro da un distacco in un altro Stato membro.

La questione giuridica

Se gli articoli 20 e 45 TFUE, l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 e l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 ostino a una normativa nazionale che, per il calcolo degli assegni familiari, prende in considerazione le risorse del penultimo anno precedente il periodo di pagamento, con l'effetto che, dopo un periodo di distacco in un altro Stato membro con redditi più elevati, il lavoratore al rientro nello Stato d'origine subisca per due anni una riduzione degli assegni rispetto ai redditi attuali.

Principio di diritto

L'articolo 45 TFUE e l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 non ostano a una normativa nazionale che calcola gli assegni familiari sulla base delle risorse del penultimo anno precedente il periodo di pagamento: tale disciplina si applica indistintamente a tutti i lavoratori, non introduce discriminazione diretta o indiretta fondata sulla cittadinanza e non rende meno attraente, in sé, l'esercizio della libera circolazione solo perché il lavoratore, al rientro nello Stato d'origine dopo un distacco in altro Stato membro, percepisce per un periodo importi più bassi a causa del reddito più elevato conseguito nel periodo di riferimento. Gli articoli 20 TFUE e 4 del regolamento n. 883/2004 non sono pertinenti nel caso di specie.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 20 TFUE
  • Articolo 45 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004
  • Regolamento (UE) n. 492/2011
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 492/2011
  • Code de la sécurité sociale francese, articolo L. 521-1
  • Code de la sécurité sociale francese, articolo R. 532-3

Riduzione degli assegni familiari al rientro da un distacco in altro Stato membro

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del tribunal de grande instance de Rennes in una controversia tra due coniugi francesi e la CAF d'Ille-et-Vilaine sulla determinazione dell'anno civile di riferimento per il calcolo degli assegni familiari. Il problema nasceva dal fatto che, al ritorno di uno dei coniugi da un distacco presso un'istituzione dell'Unione in Lussemburgo, l'applicazione della regola nazionale del "penultimo anno" produceva per due anni un importo più basso delle prestazioni.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti avevano percepito assegni familiari calcolati in base ai redditi del nucleo familiare. Durante il distacco di QG presso la Corte di giustizia in Lussemburgo, i redditi del nucleo erano aumentati sensibilmente; al rientro in Francia, tuttavia, la CAF ha continuato ad applicare l'articolo R. 532-3 del code de la sécurité sociale, secondo cui le risorse rilevanti sono quelle del penultimo anno precedente il periodo di pagamento.

I ricorrenti hanno contestato la decisione amministrativa, sostenendo che il calcolo dovesse essere effettuato sulla base dei redditi attuali e che la normativa nazionale violasse:

  • gli articoli 20 e 45 TFUE;
  • l'articolo 4 del regolamento n. 883/2004;
  • l'articolo 7 del regolamento n. 492/2011.

Questione sottoposta alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se il diritto dell'Unione osti a una disciplina nazionale che, fissando come anno di riferimento il penultimo anno precedente il pagamento, determina una riduzione degli assegni familiari per il lavoratore che, dopo aver svolto attività in un altro Stato membro e aver percepito redditi più elevati, rientri nello Stato d'origine.

Normativa e ambito di applicazione

La Corte ha anzitutto verificato quali disposizioni fossero effettivamente pertinenti. Ha ritenuto non applicabile l'articolo 20 TFUE, in quanto la tutela invocata doveva essere valutata alla luce della disciplina specifica sulla libera circolazione dei lavoratori. Ha inoltre escluso l'applicabilità del regolamento n. 883/2004, osservando che i funzionari dell'Unione non rientrano nel suo ambito personale perché non sono soggetti alla legislazione nazionale di sicurezza sociale richiesta dall'articolo 2, paragrafo 1.

La Corte ha invece considerato rilevanti:

  • l'articolo 45 TFUE;
  • l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, che costituisce espressione specifica del principio di non discriminazione nel contesto della libera circolazione dei lavoratori.

Ragionamento della Corte

La Corte ha escluso innanzitutto una discriminazione diretta, poiché la normativa francese si applica indistintamente a tutti i lavoratori, senza distinzione di cittadinanza.

Quanto all'eventuale ostacolo alla libera circolazione, la Corte ha ricordato che l'articolo 45 TFUE vieta misure nazionali che rendano meno attraente l'esercizio della libertà di circolazione. Tuttavia, nel caso di specie, la riduzione degli assegni non derivava dall'esercizio del diritto di circolare in sé, ma dal fatto oggettivo che i redditi percepiti nel periodo di riferimento erano più elevati. La stessa regola avrebbe operato anche per un lavoratore rimasto in Francia che avesse conosciuto un aumento analogo dei redditi.

La Corte ha quindi osservato che il diritto primario non garantisce la neutralità assoluta di ogni trasferimento intra-UE sul piano previdenziale o delle prestazioni familiari: le differenze tra sistemi nazionali possono rendere il trasferimento più o meno vantaggioso, senza che ciò integri di per sé una violazione del diritto dell'Unione.

Decisione

La Corte ha dichiarato che l'articolo 45 TFUE e l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prende in considerazione il penultimo anno precedente il periodo di pagamento per il calcolo delle prestazioni familiari, anche quando ciò comporti, al rientro da un distacco in un altro Stato membro, una riduzione significativa degli assegni familiari per due anni.

Principio affermato

Il solo fatto che una regola nazionale di calcolo degli assegni familiari utilizzi un anno di riferimento "storico" e produca, al rientro in patria dopo un periodo di lavoro all'estero, un importo temporaneamente inferiore non integra una restrizione vietata alla libera circolazione dei lavoratori, se la disciplina si applica in modo uniforme a tutti i lavoratori e non introduce un trattamento meno favorevole fondato sulla cittadinanza.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei lavoratoriparità di trattamentovantaggi socialiassegni familiaricoordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

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