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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 37611/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Accertamento IVA relativo all'anno 2005 emesso nei confronti della società PRO.BU.BU. Edile Snc e notificato anche ai soci (tra cui la sig.ra Simoni). L'atto originariamente comprendeva IRPEF, IRAP e IVA ma in autotutela fu limitato alla sola IVA. La ricorrente impugnava l'atto sostenendo: illegittimità perché emesso nei confronti di società già cessata e cancellata dal registro delle imprese; difetto di contraddittorio per mancata chiamata di tutti i soci (litisconsorzio necessario); difetto/irregolarità di notifica; inesistenza della pretesa eccessività delle sanzioni. In Cassazione sono stati sollevati cinque motivi, tra cui il punto centrale che, a seguito dell'estinzione della società per cancellazione, si sarebbe determinato un fenomeno successorio che comporta la necessità di citare tutti i soci successori per un debito della società.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo (mancata integrazione del contraddittorio/litisconsorzio necessario) e ha cassato le sentenze di primo e secondo grado, dichiarando la nullità dell'intero giudizio e rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova in diversa composizione per celebrare il giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il primo motivo (validità dell'atto notificato ad un socio dopo la cancellazione) è stato invece ritenuto infondato; gli altri motivi sono stati assorbiti. Il giudice del rinvio dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992. Sono compensate le spese di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2495 cod. civ.

    art. 2495, secondo comma, c.c.

    La cancellazione dal registro delle imprese produce, anche per le società di persone, una presunzione di estinzione della soggettività; tuttavia se restano rapporti giuridici pendenti si realizza un fenomeno successorio con trasferimento delle obbligazioni ai soci.

  • art. 4 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6

    Modifica con effetti sull'art. 2495 c.c.: la disciplina della cancellazione dal registro impresale ha efficacia immediata anche per le società di persone in rapporto alla pubblicità.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Norma che consente l'integrazione del contraddittorio; la Corte ha disposto che il giudice del rinvio ordini la chiamata di tutti i litisconsorti necessari ai sensi di questa disposizione.

  • art. 65, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973

    Citata per analogia: la notifica ad uno dei successori può essere funzionale a rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa; ma questa analogia non esclude l'obbligo di chiamare tutti i soci quando sussiste un fenomeno successorio di tipo obbligatorio.

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio sul tema della prova: l'onere della prova dei fatti inerenti alla pretesa tassativa grava sulla parte che asserisce detti fatti; il motivo relativo alla carenza probatoria è stato però assorbito dalla decisione sul contraddittorio.

  • art. 5, l. n. 130 del 2022

    Norma richiamata in ordine alle condizioni di sospensione del processo; la Corte ha escluso l'applicabilità perché la ricorrente era soccombente nei gradi di merito.

  • art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    art. 36 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato tra le norme relative agli adempimenti tributari e alle formalità di notifica; prospettata nella censura sulla validità della notifica, questione poi assorbita.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e del contraddittorio: utilizzato per sostenere la doglianza sul necessario coinvolgimento dei soggetti interessati dal fenomeno successorio.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue automaticamente le obbligazioni; se permangono debiti non definiti in liquidazione si realizza un fenomeno successorio e le obbligazioni si trasferiscono ai soci esistenti al momento della cancellazione.
  • Quando la pretesa concerne un debito della società non estinto, la causa deve essere proposta nei confronti di tutti gli ex soci che sono successori: si configura un litisconsorzio necessario e la mancata chiamata di tutti i soci determina la nullità del giudizio e l'obbligo di rinvio per integrazione del contraddittorio.
  • Se la pretesa riguarda solo l'IVA (o altra imposta che per la sua natura non implica automaticamente litisconsorzio), può non sussistere il litisconsorzio necessario; occorre valutare caso per caso la natura della pretesa.
  • La notifica ad un singolo socio può essere valida in presenza di responsabilità solidale e illimitata, ma non esime dal dovere di chiamare gli altri soci quando sussiste successione nei rapporti debitori: la notifica non supplisce all'assenza di tutti i litisconsorti necessari.
  • In presenza di una società cancellata, il creditore/ufficio deve valutare preventivamente se la posizione imposta deriva da debito sociale pendente; in tal caso conviene chiamare tutti i soci o, se già avviata l'azione contro uno solo, procedere subito all'integrazione del contraddittorio per evitare nullità e rinvii.
  • Sul piano processuale, la via corretta per il soccombente che contesta la carenza di contraddittorio è chiedere l'integrazione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992; il giudice del rinvio dovrà attivare tale integrazione prima di decidere il merito.

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