Cassazione Civile, Sentenza n. 37611/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Accertamento IVA relativo all'anno 2005 emesso nei confronti della società PRO.BU.BU. Edile Snc e notificato anche ai soci (tra cui la sig.ra Simoni). L'atto originariamente comprendeva IRPEF, IRAP e IVA ma in autotutela fu limitato alla sola IVA. La ricorrente impugnava l'atto sostenendo: illegittimità perché emesso nei confronti di società già cessata e cancellata dal registro delle imprese; difetto di contraddittorio per mancata chiamata di tutti i soci (litisconsorzio necessario); difetto/irregolarità di notifica; inesistenza della pretesa eccessività delle sanzioni. In Cassazione sono stati sollevati cinque motivi, tra cui il punto centrale che, a seguito dell'estinzione della società per cancellazione, si sarebbe determinato un fenomeno successorio che comporta la necessità di citare tutti i soci successori per un debito della società.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo (mancata integrazione del contraddittorio/litisconsorzio necessario) e ha cassato le sentenze di primo e secondo grado, dichiarando la nullità dell'intero giudizio e rinviando la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova in diversa composizione per celebrare il giudizio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il primo motivo (validità dell'atto notificato ad un socio dopo la cancellazione) è stato invece ritenuto infondato; gli altri motivi sono stati assorbiti. Il giudice del rinvio dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992. Sono compensate le spese di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 2495 cod. civ.
art. 2495, secondo comma, c.c.
La cancellazione dal registro delle imprese produce, anche per le società di persone, una presunzione di estinzione della soggettività; tuttavia se restano rapporti giuridici pendenti si realizza un fenomeno successorio con trasferimento delle obbligazioni ai soci.
art. 4 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6
Modifica con effetti sull'art. 2495 c.c.: la disciplina della cancellazione dal registro impresale ha efficacia immediata anche per le società di persone in rapporto alla pubblicità.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 14 d.lgs. n. 546/1992
Norma che consente l'integrazione del contraddittorio; la Corte ha disposto che il giudice del rinvio ordini la chiamata di tutti i litisconsorti necessari ai sensi di questa disposizione.
art. 65, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Citata per analogia: la notifica ad uno dei successori può essere funzionale a rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa; ma questa analogia non esclude l'obbligo di chiamare tutti i soci quando sussiste un fenomeno successorio di tipo obbligatorio.
art. 2697 cod. civ.
Principio sul tema della prova: l'onere della prova dei fatti inerenti alla pretesa tassativa grava sulla parte che asserisce detti fatti; il motivo relativo alla carenza probatoria è stato però assorbito dalla decisione sul contraddittorio.
art. 5, l. n. 130 del 2022
Norma richiamata in ordine alle condizioni di sospensione del processo; la Corte ha escluso l'applicabilità perché la ricorrente era soccombente nei gradi di merito.
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
Richiamato tra le norme relative agli adempimenti tributari e alle formalità di notifica; prospettata nella censura sulla validità della notifica, questione poi assorbita.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e del contraddittorio: utilizzato per sostenere la doglianza sul necessario coinvolgimento dei soggetti interessati dal fenomeno successorio.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue automaticamente le obbligazioni; se permangono debiti non definiti in liquidazione si realizza un fenomeno successorio e le obbligazioni si trasferiscono ai soci esistenti al momento della cancellazione.
- Quando la pretesa concerne un debito della società non estinto, la causa deve essere proposta nei confronti di tutti gli ex soci che sono successori: si configura un litisconsorzio necessario e la mancata chiamata di tutti i soci determina la nullità del giudizio e l'obbligo di rinvio per integrazione del contraddittorio.
- Se la pretesa riguarda solo l'IVA (o altra imposta che per la sua natura non implica automaticamente litisconsorzio), può non sussistere il litisconsorzio necessario; occorre valutare caso per caso la natura della pretesa.
- La notifica ad un singolo socio può essere valida in presenza di responsabilità solidale e illimitata, ma non esime dal dovere di chiamare gli altri soci quando sussiste successione nei rapporti debitori: la notifica non supplisce all'assenza di tutti i litisconsorti necessari.
- In presenza di una società cancellata, il creditore/ufficio deve valutare preventivamente se la posizione imposta deriva da debito sociale pendente; in tal caso conviene chiamare tutti i soci o, se già avviata l'azione contro uno solo, procedere subito all'integrazione del contraddittorio per evitare nullità e rinvii.
- Sul piano processuale, la via corretta per il soccombente che contesta la carenza di contraddittorio è chiedere l'integrazione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992; il giudice del rinvio dovrà attivare tale integrazione prima di decidere il merito.
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