Cassazione Penale, Sentenza n. 39868/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due condanne (delitto fiscale ex art. 2 D. Lgs. n. 74/2000 del 26/02/2013 e reato fallimentare ex art. 219, comma 2, n. 1 L.F., fatto connesso alla gestione della s.a.s. dichiarata fallita il 17/10/2013). Il ricorrente deduceva violazione di norme e vizio di motivazione sostenendo che sussistessero contiguità temporale, analogia nel modus operandi e unità di deliberazione (ruoli di amministratore di fatto e di diritto come indici dell'unicità del disegno criminoso).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione che, pur riconoscendo coevità e comune riferimento all'esercizio di imprese commerciali, ha escluso l'unicità del disegno criminoso perché i fatti risultavano riconducibili a determinazioni cognitive e volitive autonome emerse in momenti storici distinti. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Il riconoscimento della continuazione richiede la prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali; la semplice contiguità spazio-temporale o l'omogeneità dei reati non sono di per sé sufficienti.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiamato in relazione al concetto di continuazione e alla determinazione della pena per più reati, ma la Corte sottolinea che l'identità del movente non sostituisce la prova di un atto psichico unico e preventivo.
art. 2 D. Lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale oggetto di una delle condanne (reato fiscale); utilizzata per individuare la natura del primo reato in relazione alla richiesta di continuazione.
art. 219, comma 2, n. 1 L.F.
Norma sostanziale oggetto della seconda condanna (illecito connesso alla gestione societaria e al fallimento); la sua presenza non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione rispetto ad altro reato fiscale, a meno che non emerga un progetto criminoso unitario.
artt. 186 e 187 disp. att. cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate in gravame ma non ritenute idonee, da sole, a dimostrare la continuazione senza il necessario approfondimento probatorio richiesto dall'art. 671 c.p.p.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede prova che i reati successivi siano stati programmati al momento del primo reato: contiguità temporale e analogia del modus operandi sono indizi, non prova sufficiente.
- L'identità del movente (es. profitto o abitudine a delinquere) non equivale all'esistenza di un atto psichico unico e preventivo necessario per la continuazione.
- È compito del giudice di merito effettuare una valutazione articolata e motivata degli indici di unitarietà del disegno criminoso; tale valutazione è sindacabile in Cassazione solo se gravata da vizi logici o mancanze motivazionali.
- La sistematicità o abitualità nella commissione di reati può indicare un programma delinquenziale a carattere indeterminato e temporale, ma ciò è incompatibile con la figura della continuazione che richiede una deliberazione antecedente e definita.
- In situazioni analoghe è necessario raccogliere e documentare elementi concreti che colleghino le decisioni e le scelte operative in un progetto comune preventivamente concepito, altrimenti la richiesta di continuazione è destinata a essere respinta.
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