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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05138/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (associazione)

La controversia

Un’associazione aveva chiesto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato per un giudizio tributario. La Commissione competente aveva respinto l’istanza, inizialmente ritenendo che il procedimento riguardasse una sentenza emessa nei confronti del difensore e non dell’associazione; in sede di opposizione, il Presidente della Commissione tributaria regionale aveva confermato il diniego con diversa motivazione, affermando che la domanda era stata presentata da chi non era più legale rappresentante dell’ente al momento della richiesta. L’associazione ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 79 DPR n. 115/2002, 112 e 113 c.p.c., sostenendo che l’istanza era invece stata sottoscritta dal presidente in carica al momento della presentazione e che, pertanto, doveva essere esaminata e accolta nel merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato, sulla base degli atti, che la domanda del 16.12.2020 era stata sottoscritta dal soggetto che risultava presidente dell’associazione in virtù di una nomina anteriore alla presentazione dell’istanza, mentre l’avvocato aveva sottoscritto l’atto solo quale difensore e certificatore della firma. Ne ha tratto la conclusione che il diniego era stato pronunciato su un erroneo presupposto di carenza di rappresentanza. Perciò ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 138 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato dalle Sezioni Unite come disposizione che disciplina la কমিশione competente in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario.

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    indicato come il rimedio corretto per l’impugnazione del decreto di rigetto o revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria.

  • art. 99 D.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non esperibile nel processo tributario, perché previsto per il processo penale e non richiamato dalle norme tributarie del testo unico.

  • art. 79 D.P.R. n. 115/2002

    invocato dal ricorrente per contestare l’erroneo diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro di violazione denunciata.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro di violazione denunciata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato va impugnato con l’opposizione prevista dall’art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, non con il ricorso ex art. 99 dello stesso testo unico.
  • Il decreto emesso all’esito dell’opposizione è il provvedimento che può essere portato in cassazione, mentre il diniego originario non è direttamente ricorribile.
  • Il difetto di giurisdizione del giudice tributario, se non specificamente censurato, non può essere rilevato d’ufficio oltre il grado di merito.
  • La domanda di ammissione al patrocinio deve essere valutata in base alla effettiva titolarità del potere rappresentativo al momento della presentazione dell’istanza; se la firma proviene dal legale rappresentante in carica, il diniego fondato su un’erronea supposizione di carenza di rappresentanza è illegittimo.
  • Se dagli atti risulta che l’istanza è stata sottoscritta dal soggetto legittimato a rappresentare l’ente, la decisione che respinge la domanda per difetto di rappresentanza è affetta da errore di fatto o di diritto rilevante ai fini della cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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