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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8992/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva parzialmente confermato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. per €250.000 relativo a presunta truffa plurima (dic. 2020), riducendolo a €190.000 per la parte di profitto attribuita al ricorrente Portantiolo e annullando invece il sequestro a carico del coimputato Kerschbaumer. Il Pubblico Ministero deduceva violazione di legge e vizio nella riduzione del sequestro (sosteneva l'indebita ripartizione del profitto attribuito a terzi), mentre l'imputato Portantiolo contestava genericità e difetto di motivazione in ordine alle finalità del sequestro, al periculum in mora e alla presunta improcedibilità del reato per difetto di querela.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Marco Portantiolo (motivi manifestamente infondati) e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000,00 alla cassa delle ammende. Ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero nella parte relativa alla riduzione del valore del sequestro: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla riduzione disposta dal Tribunale e ha ripristinato il sequestro nella misura originaria di €250.000,00 disposta dal G.I.P., ritenendo errato applicare in sede preventiva criteri di 'distribuzione' propri della fase esecutiva/confiscatoria.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    La Cassazione è investita del ricorso avverso provvedimenti cautelari soltanto per violazione di legge; il vizio di motivazione integra la violazione di legge solo se la motivazione manca del tutto o è del tutto inidonea a spiegare il ragionamento del giudice.

  • art. 321 comma 1 c.p.p.

    Il sequestro preventivo può avere natura 'impeditiva' per prevenire la commissione di ulteriori reati; il tribunale ha correttamente richiamato la funzione impeditiva del sequestro rispetto al rischio di ulteriore dissipation o a schemi di tipo Ponzi.

  • art. 240 comma 1 c.p.

    Il profitto del reato può essere oggetto di confisca facoltativa; tuttavia la possibilità di confisca non autorizza ad applicare in sede preventiva criteri distributivi tipici della fase esecutiva.

  • art. 23 comma 8 d.lgs. 137/2020

    Riferimento procedurale alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; indicazione della modalità di trattazione del ricorso.

  • Giurisprudenza richiamata (Sent. n.38034/2021, Rv 282012)

    citata dal Tribunale nel provvedimento impugnato

    Quella massima attiene alla fase esecutiva (distribuzione degli oneri/quote tra correi in sede di esecuzione della confisca) e non è applicabile al sequestro preventivo avente natura impeditiva; usarla in sede di riesame preventivo è errore di diritto.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo può perseguire finalità 'impeditiva' oltre che 'directamente' confisca: in fase preventiva l'accertamento e la misura del vincolo non devono essere confusi con le regole di ripartizione che valgono nella fase esecutiva della confisca.
  • Non è corretta, in sede di sequestro preventivo, la riduzione del vincolo operando una 'distribuzione' delle somme tra correi come se fosse una divisione esecutiva dei proventi: la ripartizione compete tipicamente alla fase di confisca/esecuzione.
  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo si esercita soprattutto per violazione di legge; i rilievi motivazionali vengono censurati solo se la motivazione è completamente carente o manifestamente inidonea.
  • Per sostenere la sussistenza del periculum in mora è utile documentare il rischio concreto di dissipazione o il meccanismo fraudolento (es. struttura tipica di 'Ponzi') che renda probabile l'utilizzo dei beni per soddisfare creditori successivi: ciò rafforza la legittimità della misura impeditiva.
  • La qualità soggettiva del danneggiato (es. socio unico con partita IVA della società) può dirimere dubbi sulla legittimazione ad agire e sulla rilevanza della querela ai fini dell'improcedibilità; va esaminata attentamente in sede di riesame.
  • Se il giudice di merito applica principi propri della fase esecutiva in sede preventiva, conviene proporre impugnazione focalizzata sul vizio di diritto (erronea applicazione della normativa applicabile alla fase).

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