Cassazione Penale, Sentenza n. 8992/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva parzialmente confermato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. per €250.000 relativo a presunta truffa plurima (dic. 2020), riducendolo a €190.000 per la parte di profitto attribuita al ricorrente Portantiolo e annullando invece il sequestro a carico del coimputato Kerschbaumer. Il Pubblico Ministero deduceva violazione di legge e vizio nella riduzione del sequestro (sosteneva l'indebita ripartizione del profitto attribuito a terzi), mentre l'imputato Portantiolo contestava genericità e difetto di motivazione in ordine alle finalità del sequestro, al periculum in mora e alla presunta improcedibilità del reato per difetto di querela.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Marco Portantiolo (motivi manifestamente infondati) e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000,00 alla cassa delle ammende. Ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero nella parte relativa alla riduzione del valore del sequestro: ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla riduzione disposta dal Tribunale e ha ripristinato il sequestro nella misura originaria di €250.000,00 disposta dal G.I.P., ritenendo errato applicare in sede preventiva criteri di 'distribuzione' propri della fase esecutiva/confiscatoria.
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
La Cassazione è investita del ricorso avverso provvedimenti cautelari soltanto per violazione di legge; il vizio di motivazione integra la violazione di legge solo se la motivazione manca del tutto o è del tutto inidonea a spiegare il ragionamento del giudice.
art. 321 comma 1 c.p.p.
Il sequestro preventivo può avere natura 'impeditiva' per prevenire la commissione di ulteriori reati; il tribunale ha correttamente richiamato la funzione impeditiva del sequestro rispetto al rischio di ulteriore dissipation o a schemi di tipo Ponzi.
art. 240 comma 1 c.p.
Il profitto del reato può essere oggetto di confisca facoltativa; tuttavia la possibilità di confisca non autorizza ad applicare in sede preventiva criteri distributivi tipici della fase esecutiva.
art. 23 comma 8 d.lgs. 137/2020
Riferimento procedurale alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; indicazione della modalità di trattazione del ricorso.
Giurisprudenza richiamata (Sent. n.38034/2021, Rv 282012)
citata dal Tribunale nel provvedimento impugnato
Quella massima attiene alla fase esecutiva (distribuzione degli oneri/quote tra correi in sede di esecuzione della confisca) e non è applicabile al sequestro preventivo avente natura impeditiva; usarla in sede di riesame preventivo è errore di diritto.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo può perseguire finalità 'impeditiva' oltre che 'directamente' confisca: in fase preventiva l'accertamento e la misura del vincolo non devono essere confusi con le regole di ripartizione che valgono nella fase esecutiva della confisca.
- Non è corretta, in sede di sequestro preventivo, la riduzione del vincolo operando una 'distribuzione' delle somme tra correi come se fosse una divisione esecutiva dei proventi: la ripartizione compete tipicamente alla fase di confisca/esecuzione.
- In Cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo si esercita soprattutto per violazione di legge; i rilievi motivazionali vengono censurati solo se la motivazione è completamente carente o manifestamente inidonea.
- Per sostenere la sussistenza del periculum in mora è utile documentare il rischio concreto di dissipazione o il meccanismo fraudolento (es. struttura tipica di 'Ponzi') che renda probabile l'utilizzo dei beni per soddisfare creditori successivi: ciò rafforza la legittimità della misura impeditiva.
- La qualità soggettiva del danneggiato (es. socio unico con partita IVA della società) può dirimere dubbi sulla legittimazione ad agire e sulla rilevanza della querela ai fini dell'improcedibilità; va esaminata attentamente in sede di riesame.
- Se il giudice di merito applica principi propri della fase esecutiva in sede preventiva, conviene proporre impugnazione focalizzata sul vizio di diritto (erronea applicazione della normativa applicabile alla fase).
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