Cassazione Penale, Sentenza n. 2885/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma, in appello, della condanna per concorso nel riciclaggio di un'autovettura provento di furto. Il ricorrente contestava la motivazione circa la sua consapevolezza delle operazioni di dissimulazione (sostituzione targhe, documenti, numero di telaio), sostenendo che la sua era una carica solo formale di amministratore della Center Cars s.r.l., che gli atti di compravendita dell'autovettura incidentata furono compiuti dallo zio Antonio, e che non era stato dimostrato alcun contributo materiale o morale del ricorrente alle operazioni. Venivano inoltre dedotte censure sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi relativi alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Ha censurato la motivazione della Corte di Appello come scarna e in parte congetturale, rilevando che non può ritenersi automaticamente responsabile un amministratore formale per i reati commessi da altri senza verifica della sua compartecipazione materiale o morale. La sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio è stato rinviato ad altra Sezione della Corte territoriale per un nuovo esame volto ad accertare l'effettiva responsabilità concorsuale di Sebastiano Manglaviti. I restanti motivi (qualificazione giuridica, attenuanti e pena) sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022 (Benassi, Rv. 284175-01)
Richiamato il principio secondo cui la mera carica formale di amministratore non comporta responsabilità automatica per reati commessi nell'ambito dell'attività societaria; occorre verificare la concreta compartecipazione materiale o morale.
Massime di principio
- La detenzione o l'uso di un bene provento di reato non è di per sé sufficiente a integrare il reato di riciclaggio: è necessario provare la consapevolezza e il contributo materiale o morale del soggetto.
- La sola carica formale di amministratore societario non può costituire, senza ulteriori elementi probatori, presunzione di responsabilità penale per i fatti altrui compiuti nell'ambito della società.
- La motivazione giudiziaria deve rispondere in modo concreto e non congetturalmente alle deduzioni difensive: una motivazione scarna o basata su plausibilità può determinare l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione.
- In caso di dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, la via corretta è il rinvio per nuovo giudizio in cui la Corte deve valutare specifici elementi probatori sulla partecipazione dell'imputato alle operazioni illecite.
- Quando si impugna una sentenza, alcune questioni (es. qualificazione giuridica o valutazione delle attenuanti) possono risultare assorbite se la pronuncia viene annullata sul punto fondamentale dell'elemento soggettivo.
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