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Ordinanza

Ordinanza n. 4406/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale rep. n. QN/1084/2026 - prot. n. QN/116103/2026 del 24.6.2026, a firma del Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici - Direzione Energia e Infrastrutture a Rete - EQ - Servizio Amministrativo Energia e Opere Idrauliche - di Roma Capitale recante “annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990” della procedura di gara per l’affidamento dell’accordo quadro relativo alle prestazioni di “manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici” indetta con determinazione dirigenziale rep. QN601/2026 del 9.4.2026 (CIG BB4317C2DE); - del parere di precontenzioso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC acquisito da Roma Capitale con prot. n. QN108012 del 5.6.2026 e richiamato nella predetta determinazione del 24.6.2026; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ai suddetti atti, ancorché non conosciuti e/o ignoti nei loro contenuti, fra i quali la nota prot. n. 114617/2026 di “riscontro RUP ad ANAC” e la nota prot. n. 113997/2026 di “proposta annullamento” anch’essi richiamati nella determinazione del 24.6.2026; - della determinazione dirigenziale rep. n. QN/1150/2026 - prot. n. QN/127904/2026 del 6.7.2026, a firma del Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici - Direzione Energia e Infrastrutture a Rete - EQ - Servizio Amministrativo Energia e Opere Idrauliche - di Roma Capitale, recante “nuova determina a contrarre ai sensi dell’art. 17, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023”, e della lex specialis della nuova procedura di gara per l’affidamento del medesimo accordo quadro relativo alle prestazioni di “manutenzione straordinaria impianti fotovoltaici” con essa approvata; - nonché e comunque di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti della suddetta nuova procedura di gara, ancorché non conosciuti e/o ignoti nei loro contenuti.

Giustizia amministrativa202608057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento in autotutela della procedura di gara per la manutenzione straordinaria di impianti fotovoltaici, parere ANAC richiamato, nuova determina a contrarre e lex specialis della nuova gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione con cui Roma Capitale ha annullato in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, una procedura di gara per l'affidamento di un accordo quadro relativo alla manutenzione straordinaria di impianti fotovoltaici. Sono stati inoltre impugnati il parere di precontenzioso ANAC richiamato nel provvedimento, gli atti istruttori e preparatori, nonché la successiva nuova determina a contrarre e la lex specialis della nuova procedura avente il medesimo oggetto. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né sono indicati elementi ulteriori relativi al fumus boni iuris.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto non sussistente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, considerando la fase in cui si trovava il procedimento di indizione della nuova gara, relativa a un accordo quadro quadriennale. La domanda cautelare è stata quindi negata senza una decisione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati e senza una specifica valutazione del fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata disposta la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per la fissazione dell'udienza di merito.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell'annullamento in autotutela della procedura di gara, ma l'ordinanza cautelare non ne esamina i presupposti applicativi.

  • art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023

    nuova determina a contrarre ai sensi dell’art. 17, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023

    La disposizione è richiamata in relazione alla nuova determina a contrarre, senza una specifica valutazione da parte del giudice.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il rigetto è motivato dall'assenza del pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di atti incidenti su una procedura di gara deve essere negata quando non sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile, valutato anche in relazione alla fase concreta in cui si trova la nuova procedura di affidamento.
  • La previsione di una nuova gara relativa a un accordo quadro di durata quadriennale costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare del periculum in mora, ma non determina di per sé l'illegittimità degli atti impugnati né sostituisce la decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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