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Sentenza

Sentenza del 28/03/2019 n. 8616 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva accolto la richiesta della M. s.r.l. di annullamento del diniego di rimborso dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti destinati a usi diversi dalla combustione e dalla carburazione, nonché dell'imposta sugli acquisti di merci già immesse al consumo. Secondo l'Agenzia, l'art. 62 del D.Lgs. n. 504/1995 era ancora applicabile anche dopo il 1° gennaio 2004 e non era incompatibile con la direttiva 2003/96/CE. La società sosteneva invece che l'imposta fosse stata abrogata o fosse incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e cassato la sentenza impugnata. Ha stabilito che l'art. 62 del D.Lgs. n. 504/1995 è rimasto vigente: l'abrogazione prevista dal D.L. n. 452/2001 non è divenuta operativa perché non è stato emanato il regolamento necessario a sostituire l'imposta con il contributo di riciclaggio e risanamento ambientale, mentre la L. n. 266/2005 ne ha confermato la persistente efficacia. Inoltre, la direttiva 2003/96/CE ha eliminato il precedente contrasto con il diritto dell'Unione, consentendo agli Stati membri di tassare gli oli lubrificanti destinati a usi diversi da carburante o combustibile, purché senza formalità doganali connesse al passaggio delle frontiere. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito respingendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state integralmente compensate, mentre la M. s.r.l. è stata condannata a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 30.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 62

    Sottopone all'imposta di consumo gli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione.

    La disposizione è stata ritenuta ancora vigente e applicabile anche ai presupposti impositivi successivi al 31 dicembre 2003.

  • D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, artt. 6 e 7, convertito nella L. 27 febbraio 2002, n. 16

    L'art. 6 dispone l'abrogazione dell'imposta di consumo; l'art. 7 prevede la sostituzione con un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale.

    L'abrogazione non è divenuta efficace perché era subordinata all'emanazione di un regolamento ministeriale che non è stato adottato.

  • L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 116

    L'art. 62 ... continua ad esplicare i suoi effetti.

    La norma ha confermato la persistente efficacia dell'art. 62 del D.Lgs. n. 504/1995.

  • Direttiva 2003/96/CE

    Sono esclusi dal proprio ambito di applicazione i prodotti energetici utilizzati per fini diversi dall'utilizzazione come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento.

    Gli oli lubrificanti destinati a usi diversi da carburante o combustibile non sono soggetti all'accisa armonizzata, ma possono essere assoggettati a imposte nazionali, purché tali imposte non comportino formalità collegate al passaggio di una frontiera.

  • Direttive 92/81/CEE e 92/12/CEE

    Gli oli lubrificanti possono essere assoggettati ad accisa solo se destinati ad essere utilizzati, messi in vendita o utilizzati come carburanti o combustibili.

    La precedente disciplina unionale ostava all'imposta nazionale italiana sugli oli lubrificanti destinati a usi diversi, ma tale contrasto è venuto meno con la direttiva 2003/96/CE.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE 25 settembre 2003, Commissione/Italia

    Aveva ritenuto che la disciplina italiana eludesse l'esenzione prevista dalla normativa unionale armonizzata.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE 5 luglio 2007, Fendt Italiana

    Ha chiarito che gli oli lubrificanti non soggetti all'accisa armonizzata possono essere tassati dagli Stati membri, purché il tributo non comporti formalità connesse agli scambi transfrontalieri.

Massime di principio

  • Quando una norma nazionale fiscale sembra essere stata abrogata, occorre verificare se l'abrogazione fosse subordinata all'adozione di atti attuativi: in mancanza di tali atti, la norma può continuare a produrre effetti.
  • L'incompatibilità di una disciplina nazionale con una direttiva europea deve essere valutata alla luce della normativa unionale vigente nel periodo d'imposta: una nuova direttiva può eliminare il contrasto precedentemente accertato.
  • L'esclusione di un prodotto dall'ambito dell'accisa armonizzata non impedisce necessariamente allo Stato membro di introdurre un'imposta nazionale distinta, salvo che questa violi specifici limiti unionale, in particolare mediante formalità connesse al passaggio delle frontiere.
  • In caso di richiesta di rimborso di un tributo, il contribuente deve dimostrare non solo l'eventuale contrasto con il diritto europeo o l'abrogazione della norma, ma anche che tali circostanze fossero effettive nel periodo concreto oggetto della richiesta.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito e rigettare la domanda originaria del contribuente.

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