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Sentenza

Sentenza n. 1736/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento n. 98 del 7 giugno 2021, con il quale l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha rigettato la domanda di nulla osta inoltrata dal Comune di Porto Azzurro con riferimento alla domanda di condono n. 67C03, l. n. 326/2003 per cambio di destinazione d’uso da garage/magazzini ad abitazione relativa al l’immobile di proprietà dei ricorrenti, sito in Comune di Porto Azzurro, loc. Botro; nonché per quanto occorre possa, in parte qua - del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 2 e 18, comma 2, lett. g delle NTA del Parco vigenti (approvate con Delibera di Consiglio della Regione Toscana n. 87 del 23 dicembre 2009 e ss.mm. e ii.), nella denegata ipotesi in cui dovesse essere interpretato come impeditivo dell’intervento oggetto di condono e dunque del rilascio del nulla osta di competenza del Parco; - di ogni altro atto presupposto, connesso e /o consequenziale ancorché di incognito numero e data.

Giustizia amministrativa202101089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla osta del Parco relativo a una domanda di condono edilizio per il mutamento di destinazione d’uso di locali accessori seminterrati da garage e cantina a vani abitabili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente parco)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego di nulla osta adottato dall’Ente Parco nell’ambito della pratica di condono edilizio presentata nel 2004 per opere consistenti nello spostamento di pareti interne e nel cambio di destinazione d’uso di locali accessori, garage e cantina, in locali residenziali. Hanno dedotto, anzitutto, la falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, e 18, comma 2, lettera g, delle NTA del Piano del Parco, sostenendo che il divieto di cambi di destinazione d’uso per utilizzazioni extra-agricole riguardasse soltanto il mutamento di destinazione di fabbricati agricoli in abitativi e non il mutamento di destinazione di singoli locali situati in un fabbricato già legittimato a uso abitativo. Hanno inoltre dedotto l’illogicità manifesta, assumendo che il cambio di destinazione interno a un’abitazione già assentita non avrebbe inciso sugli obiettivi di tutela del Parco. Infine, hanno lamentato la lesione del legittimo affidamento, poiché il nulla osta sarebbe stato deciso sulla base di una disciplina entrata in vigore successivamente alla presentazione della domanda di condono.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il tenore letterale degli artt. 19, comma 2, e 18, comma 2, delle NTA vieti i cambi di destinazione d’uso per utilizzazioni extra-agricole in modo generale, senza limitare il divieto ai soli fabbricati agricoli trasformati in abitativi. Il comma 18.3 configura un’eccezione riferita al patrimonio edilizio agricolo esistente, consentendo interventi e cambi di funzione soltanto per lo sviluppo e la qualificazione delle attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche; tale struttura conferma, secondo il Collegio, il rapporto tra una regola generale di divieto e una deroga circoscritta. Il divieto comprende quindi anche il mutamento di destinazione d’uso di singoli locali all’interno di un immobile già legittimato a destinazione abitativa. Il secondo motivo è stato respinto perché il cambio di destinazione non è territorialmente neutro: anche senza aumento della superficie coperta, esso determina un incremento del carico urbanistico e degli oneri sociali connessi alla maggiore occupazione dell’immobile, risultando pertanto coerente con le finalità di massima tutela ambientale perseguite dalla disciplina del Parco. È stato respinto anche il motivo relativo al legittimo affidamento. I privati avrebbero potuto reagire al silenzio dell’amministrazione sulla domanda di condono mediante gli strumenti contro il silenzio-inadempimento, per ottenere il tempestivo inoltro della pratica e l’applicazione della disciplina allora ritenuta più favorevole. L’Ente Parco ha quindi correttamente esercitato il potere sulla base della normativa vigente al momento dell’adozione del diniego. Spese di lite integralmente compensate per l’assenza di difesa tecnica dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • artt. 19, comma 2, e 18, comma 2, lettera g, NTA del Piano del Parco Nazionale Arcipelago Toscano

    sono in particolare vietati gli interventi e le azioni di cui all’art. 18.2, lettere a, b, d, e, f, g, h, i, j, k; nuove edificazioni e cambi di destinazione d’uso per utilizzazioni extra-agricole, con le sole eccezioni di cui al comma 18.3

    Il divieto di cambio di destinazione d’uso per utilizzazioni extra-agricole è generale e comprende anche il mutamento di destinazione di singoli locali interni a un fabbricato già legittimato a uso abitativo.

  • art. 18, comma 3, NTA del Piano del Parco Nazionale Arcipelago Toscano

    per il patrimonio edilizio agricolo esistente sono ammessi interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia e cambio di funzione degli immobili ai soli fini dello sviluppo e della qualificazione delle attività agro-silvo-pastorali e agrituristici

    La disposizione costituisce un’eccezione circoscritta al divieto generale, applicabile al patrimonio edilizio agricolo e soltanto per finalità agro-silvo-pastorali e agrituristiche.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato dal giudice con riferimento agli strumenti di tutela esperibili contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione sulla domanda di condono.

Massime di principio

  • Un divieto previsto dalle norme tecniche di attuazione di un parco per i cambi di destinazione d’uso a fini extra-agricoli può comprendere anche il mutamento di destinazione di singoli locali interni a un edificio già legittimato a uso abitativo, quando il tenore letterale della disciplina non circoscriva il divieto ai soli fabbricati agricoli.
  • La previsione di una deroga per il patrimonio edilizio agricolo, limitata agli interventi funzionali allo sviluppo e alla qualificazione delle attività agro-silvo-pastorali e agrituristiche, conferma il carattere generale della regola di divieto dei cambi di destinazione d’uso e la natura eccezionale della deroga.
  • Ai fini della tutela ambientale e territoriale, il cambio di destinazione d’uso può essere considerato non neutro anche in assenza di aumento della superficie coperta, poiché l’incremento del carico urbanistico e degli oneri sociali connessi alla maggiore occupazione dell’immobile può contrastare con le finalità di protezione del territorio.
  • Quando l’amministrazione esercita il potere su un’istanza rimasta pendente per lungo tempo, il provvedimento deve essere adottato sulla base della disciplina vigente al momento dell’esercizio del potere, salvo che l’interessato abbia tempestivamente attivato gli strumenti processuali contro il silenzio per ottenere la definizione della pratica secondo la disciplina precedente.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraSanatoria e condono edilizioTermini e notificazione del ricorso
RamiAmbienteEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

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