Sentenza n. 989/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all’art.6-bis D.L. n. 387/1987, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio, mediante l’inclusione dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'INPS alla rideterminazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, ex dipendenti della Polizia di Stato, erano stati collocati a riposo a domanda dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio. Avevano chiesto all'INPS il ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante l'inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ma l'Istituto aveva respinto le istanze. Essi hanno quindi chiesto l'accertamento del diritto al beneficio e la condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute. L'INPS ha eccepito la decadenza derivante dal mancato rispetto del termine del 30 giugno dell'anno di compimento dei 55 anni e dei 35 anni di servizio, nonché la prescrizione quinquennale, con riferimento a uno dei ricorrenti, decorrente dalla cessazione dal servizio; ha inoltre dedotto l'infondatezza della pretesa e prospettato l'illegittimità costituzionale dell'interpretazione favorevole ai ricorrenti per violazione degli artt. 3 e 81 Cost. Il Ministero dell'Interno ha eccepito la prescrizione quinquennale con riferimento a due ricorrenti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di prescrizione, ritenendo, sulla base della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il termine prescrizionale decorra dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio. Nel merito ha accolto il ricorso, aderendo all'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta agli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento del 55° anno di età e con almeno 35 anni di servizio. Ha escluso che il mancato rispetto del termine del 30 giugno determini decadenza, qualificandolo come termine non decadenziale. Ha inoltre ritenuto infondate le questioni di costituzionalità prospettate dall'INPS: l'estensione del beneficio trova fondamento nel complesso della normativa applicabile e non viola l'art. 81 Cost.; non sussiste neppure una manifesta irragionevole disparità di trattamento contraria all'art. 3 Cost. Il giudice ha quindi accertato il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del TFS, includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, e ha condannato l'INPS al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali. L'INPS è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
al personale della Polizia di Stato ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio
Il beneficio si applica anche al personale che chieda il collocamento a riposo, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale.
art. 3 Cost.
La disciplina non determina una manifesta irragionevole disparità di trattamento, poiché accomuna a fini limitati categorie appartenenti al comparto sicurezza, mantenendo distinte le situazioni nella loro globalità.
art. 81 Cost.
Il richiamo ai principi costituzionali in materia di bilancio non impedisce il riconoscimento di uno specifico beneficio economico previsto da una normativa applicabile e non comporta, nel caso esaminato, una violazione della disposizione costituzionale.
art. 1191 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare)
È richiamato, unitamente all'art. 6 del d.l. n. 387/1979, quale elemento del quadro normativo volto a evitare disparità di trattamento nel comparto sicurezza.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato collocati a riposo a domanda quando abbiano compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale e il suo mancato rispetto non determina la perdita del diritto al beneficio.
- La prescrizione del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti decorre dalla data dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla data di cessazione dal servizio.
- Il riconoscimento dei sei scatti stipendiali trova fondamento nel complesso delle disposizioni normative applicabili al comparto sicurezza e non viola, per ciò solo, gli artt. 3 e 81 della Costituzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 380/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 382/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →