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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30078/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un grave incidente stradale avvenuto di notte su una strada urbana di Napoli. L'imputato, alla guida di un'autovettura, procedeva in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di cocaina, a velocità molto superiore al limite consentito; durante un sorpasso oltrepassava la linea longitudinale continua e invadeva la corsia opposta, collidendo frontalmente con un motociclo su cui viaggiavano due persone, entrambe decedute sul colpo. La Corte d'appello, in parziale riforma della condanna emessa con rito abbreviato, revocava solo in parte le statuizioni civili e confermava il resto. Il ricorso per cassazione deduceva due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di perizia in appello, richiesta diretta ad accertare il funzionamento del faro del motociclo, l'uso del casco da parte della passeggera, la posizione del mezzo in carreggiata e la dinamica del sinistro; secondo la difesa, le immagini non erano nitide e la Corte avrebbe dovuto nominare un perito, oltre a riconoscere la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p. per il concorso di colpa della vittima; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute neglette con motivazione illogica, a fronte di confessione, comportamento processuale e offerta risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo coerente e non illogico il diniego della perizia, valorizzando la sufficienza del materiale video-fotografico già acquisito e la non decisività dei profili prospettati; ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione dell'attenuante speciale ex art. 589-bis, comma 7, c.p., perché la condotta della vittima non era stata concausale rispetto all'evento, che sarebbe comunque avvenuto anche con condotta lecita del motociclista, risultando l'evento riconducibile esclusivamente alla condotta dell'imputato. Ha poi giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche è espressione di valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità; nel caso concreto la Corte d'appello aveva fatto correttamente leva sulla gravità dei fatti, sui precedenti penali e sulla scarsa significatività di confessione e offerta risarcitoria. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    La norma incriminatrice dell'omicidio stradale è stata applicata per la condotta di guida in stato di alterazione alcolica e da stupefacenti, con sorpasso vietato e invasione della corsia opposta. Il comma 7 è stato interpretato come attenuante riferita al concorso di cause nella produzione dell'evento, non applicabile quando la condotta della vittima non sia causalmente rilevante rispetto all'evento stesso.

  • art. 442 c.p.p.

    La sentenza di primo grado è stata emessa all'esito di rito abbreviato.

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione istruttoria in appello, inclusa la perizia, è rimessa alla valutazione del giudice di merito ed è consentita solo se la prova sia assolutamente necessaria ai fini della decisione o il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche costituiscono oggetto di valutazione discrezionale di merito; il loro diniego può essere fondato sulla gravità del fatto, sui precedenti penali e sull'assenza di elementi positivi significativi.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato quale parametro per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 102 c.p.p.

    È richiamato per la sostituzione del difensore in udienza.

  • artt. 40, 41 e 45 c.p.

    Sono richiamati per chiarire che la concausa rilevante ai fini dell'attenuante speciale non coincide con fattori che escludono il nesso causale o integrano forza maggiore, e che la condotta della vittima deve essere causalmente incidente sull'evento.

  • art. 589-bis, comma 7, c.p.

    L'attenuante richiede un evento non conseguenza esclusiva della condotta dell'agente, ma determinato anche da cause concorrenti effettivamente rilevanti sul piano causale.

  • art. 3 Cost.

    Non citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, anche avverso sentenza resa con rito abbreviato, la rinnovazione istruttoria e la perizia sono ammissibili solo se il giudice le reputa assolutamente necessarie ai fini della decisione; la relativa valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in cassazione.
  • Il diniego della perizia non è viziato se il giudice d'appello dispone di videoregistrazioni e altri elementi probatori sufficienti a ricostruire in modo diretto la dinamica del fatto e a escludere la decisività delle questioni che si vorrebbero accertare tecnicamente.
  • L'attenuante speciale dell'omicidio stradale per il concorso di cause richiede una effettiva incidenza causale della condotta della vittima sull'evento; non basta una mera violazione del codice della strada, se l'evento si sarebbe verificato comunque per la sola condotta dell'agente.
  • Ai fini dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, c.p., non è sufficiente che la vittima abbia tenuto una condotta imprudente: occorre che tale condotta si collochi fuori dall'area di rischio governata dall'agente e abbia effettivo rilievo concausale nel determinismo dell'evento.
  • Il giudizio sulle attenuanti generiche è di merito e può essere fondato anche solo sulla gravità del fatto, sui precedenti penali e sull'assenza di concreti elementi positivi; il giudice non è tenuto a confutare puntualmente ogni argomento difensivo.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa delle immagini e delle emergenze processuali, salvo il travisamento manifesto del dato probatorio nei limiti ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieOmicidio stradaleImpugnazioniRiti alternativiCircostanze del reato
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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