Ordinanza n. 30/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento contenuto nel verbale di gara n. 03 della seduta del 17.11.2025, firmato il 19.11.2025 e successivamente comunicato, con cui la Commissione giudicatrice ed il R.U.P. hanno disposto l’esclusione dell’operatore economico ‘E.T.S. - O.D.V. Associazione volontaria di Soccorso S. Giuseppe’ dalla procedura di gara avente ad oggetto «Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71, comma 1, D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 108 dello stesso Decreto, per l’affidamento del ‘Servizio di gestione del canile rifugio e sanitario del Comune di San Marzano di San Giuseppe’ per la durata di anni cinque» - CIG B860012EE9 CUP: B39I25002160004, nella parte in cui ha disposto «l’esclusione dell’operatore economico E.T.S. - O.D.V. Associazione Volontaria di Soccorso San Giuseppe dalla procedura di gara, ai sensi della lett. e) dell’art. 17 del Disciplinare di Gara», nonchè in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; - della nota prot. del 27.11.2025, con cui il R.U.P., in risposta alle controdeduzioni formulate dalla ricorrente, confermava l’esclusione della stessa dalla procedura di gara, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; - del verbale di gara n. 01 del 27.10.2025, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; - del verbale di gara n. 02 del 12.11.2025, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; - del disciplinare di gara e di tutti gli allegati, nella parte in cui, all’art. 17, rubricato ‘contenuto della busta tecnica’, disponeva che «L’offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: […] e) L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza...», nonchè in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; - della Determina C.U.C. Montedoro n. 618 del 10.11.2025 di nomina della commissione di gara, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; nonché, ove necessario, - del Bando di gara, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; - del Capitolato Speciale d’appalto e dei relativi allegati, in ogni parte ritenuta di interesse per l’odierna impugnativa; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuti non noti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per la mancata presentazione della dichiarazione relativa ai dettagli dell’offerta coperti da riservatezza
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Commissione giudicatrice e il R.U.P. l’hanno esclusa da una procedura aperta telematica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento quinquennale del servizio di gestione del canile rifugio e sanitario comunale. L’esclusione è stata disposta ai sensi dell’art. 17, lett. e), del disciplinare di gara, disposizione che prevedeva, tra i documenti della busta tecnica, una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza. Sono stati impugnati anche la successiva conferma dell’esclusione da parte del R.U.P., i verbali di gara, il disciplinare e gli ulteriori atti della procedura, inclusi la nomina della commissione, il bando e il capitolato. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti gli ulteriori motivi di ricorso, oltre alla contestazione dell’illegittimità dell’esclusione per l’omessa dichiarazione.
La decisione
Nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. L’interpretazione logico-letterale dell’art. 17, lett. e), del disciplinare sembra qualificare la dichiarazione sui dettagli riservati dell’offerta come una facoltà dell’operatore economico, funzionale alla tutela del know-how, e non come un documento la cui omissione comporti l’esclusione. La mancata presentazione della dichiarazione, secondo il giudice, non sembra quindi incidere sulla validità dell’offerta, determinando invece la conseguenza prevista dalla stessa lex specialis: l’autorizzazione implicita all’accesso integrale agli atti da parte dei controinteressati, senza ulteriori interlocuzioni. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, ravvisato nel danno grave e irreparabile derivante dall’esclusione dalla gara. La sospensione non pregiudica la prosecuzione della procedura. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta e l’efficacia del provvedimento di esclusione sospesa. La trattazione di merito è stata fissata al 9 marzo 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 71, comma 1, d.lgs. 36/2023
La gara era indetta mediante procedura aperta ai sensi della disposizione richiamata.
art. 108 d.lgs. 36/2023
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
La procedura prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 17, lett. e), del Disciplinare di gara
L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza
In sede cautelare, la disposizione è stata interpretata prima facie come attributiva di una facoltà dell’operatore economico, la cui omissione non comporta l’esclusione, ma l’autorizzazione implicita all’accesso integrale agli atti da parte dei controinteressati.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale e della relativa decisione.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prevede la presentazione di una dichiarazione sui dettagli dell’offerta coperti da riservatezza a tutela del know-how, la disposizione può essere interpretata come attributiva di una facoltà dell’operatore economico, qualora il suo tenore logico-letterale e le conseguenze espressamente previste depongano in tal senso.
- L’omessa presentazione della dichiarazione relativa alla riservatezza dell’offerta non giustifica l’esclusione dalla gara se la lex specialis collega a tale omissione, quale conseguenza specifica, soltanto l’autorizzazione implicita all’accesso integrale agli atti da parte dei controinteressati.
- L’esclusione dalla procedura di gara determina, di regola, un danno grave e irreparabile rilevante ai fini della tutela cautelare, quando impedisce all’operatore economico di partecipare alla prosecuzione della gara; la sospensione può essere concessa se non pregiudica la prosecuzione della procedura.
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