Cassazione Penale, Ordinanza n. 11818/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per furto aggravato, riducendo soltanto la pena. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove, sostenendo in sostanza una lettura diversa del compendio probatorio. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, assumendo che il danno e il lucro sarebbero stati di modesta entità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e in realtà diretto a ottenere una rivalutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata aveva motivato in modo non illogico l'insussistenza della speciale tenuità del danno, valorizzando il non esiguo valore economico del bene sottratto, i beni danneggiati e gli ulteriori effetti pregiudizievoli dell'azione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente generiche o finalizzate a ottenere una diversa lettura delle prove, poiché la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La doglianza relativa alla circostanza attenuante del danno di speciale tenuità è infondata quando la motivazione di merito dia conto in modo non illogico dell'entità non esigua del valore del bene, dei danni ulteriori e degli effetti pregiudizievoli complessivi del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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