Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08039/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato due intimazioni di pagamento, le cartelle presupposte che assumeva non notificate, e il provvedimento di iscrizione di fermo amministrativo riferito a tali cartelle. In primo grado la domanda era stata rigettata perché ritenuta valida la notifica delle cartelle; in appello il contribuente aveva censurato la decisione deducendo violazione del d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere il giudice tributario considerato sufficienti le sole relate di notifica senza la produzione integrale delle cartelle, oltre a contestare l'esosità dei compensi di riscossione e il difetto di motivazione degli atti. In cassazione ha articolato cinque motivi: 1) omessa/difettosa/illogica motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. per la mancanza, nella copia della sentenza depositata, di una pagina dei motivi; 2) ancora vizio motivazionale per asserite lacune e apoditticità della sentenza; 3) violazione dell'art. 2700 c.c. e delle norme sulla notifica delle cartelle, sostenendo che l'avviso di ricevimento non provasse la regolarità della notifica senza querela di falso e senza prova della consegna all'indirizzo effettivo del destinatario; 4) violazione degli artt. 10, 11, 12, 26, comma 5, e 77 d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 2697 c.c., contestando la prova del credito tributario e la sufficienza degli estratti di ruolo; 5) ulteriore vizio motivazionale sul capo relativo ai compensi dell'agente della riscossione e sul loro calcolo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi al vizio di motivazione, osservando che la censura sulla copia incompleta della sentenza non riguardava una vera assenza di motivazione e che, comunque, la motivazione residua era sufficiente a comprendere la decisione; ha escluso l'improcedibilità del ricorso per la sola incompletezza della copia depositata della sentenza. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla notifica delle cartelle, ribadendo che l'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale fa fede fino a querela di falso. Il motivo sul contenuto delle cartelle e sulla prova del credito è stato dichiarato inammissibile perché la relativa doglianza risultava nuova in appello e comunque non rilevabile d'ufficio. Anche l'ultima censura sui compensi dell'agente della riscossione è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il mero difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 156 c.p.c., comma 3

    La mancanza di integrità della copia della sentenza non comporta improcedibilità se l'atto è comunque idoneo a raggiungere il suo scopo e la decisione può essere scrutinata sulla base della parte depositata o dei motivi di ricorso.

  • art. 2700 c.c.

    Le attestazioni riferite alla notificazione e all'avviso di ricevimento, se provenienti dai soggetti deputati alla notificazione e sottoscritte, fanno fede fino a querela di falso.

  • L. n. 890 del 1982, art. 1

    Consente all'ufficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria.

  • L. n. 890 del 1982, art. 8

    L'avviso di ricevimento contenente l'attestazione dell'agente postale ha forza certificatoria fino a querela di falso per le attività in esso compiute.

  • d.P.R. n. 602 del 1973

    Le cartelle e gli atti della riscossione sono soggetti alla disciplina speciale richiamata dalla parte ricorrente, ma la Corte non accoglie le censure formulate sul loro contenuto e sulla prova della notifica.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario possono essere impugnati gli atti indicati dalla norma, ma le questioni nuove non dedotte tempestivamente sono inammissibili.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sulla prova del credito non può essere introdotta per la prima volta in appello; resta ferma la regola generale dell'onere della prova, ma la questione è dichiarata inammissibile per novità.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario è vietato proporre nuove domande ed eccezioni in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale è censurabile soltanto quando la motivazione manchi del tutto, sia apparente o presenti un'anomalia tale da integrare violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione non condivisa o incompleta nei suoi profili di merito se dal testo residuo emerge il percorso logico della decisione.
  • La produzione di una copia incompleta della sentenza impugnata non determina automaticamente l'improcedibilità del ricorso per cassazione se, per effetto del principio di raggiungimento dello scopo, il contenuto decisionale è comunque ricostruibile dagli atti depositati o dallo stesso ricorso.
  • L'avviso di ricevimento sottoscritto dall'agente postale nell'ambito della notificazione postale fa fede fino a querela di falso quanto alle attività certificate; la contestazione della regolarità formale della notificazione non può essere accolta con la sola deduzione difensiva.
  • Nel processo tributario il divieto di nova in appello impedisce di introdurre per la prima volta eccezioni o questioni che richiedono nuovi accertamenti di fatto e che avrebbero dovuto essere dedotte nel ricorso introduttivo.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: chi deduce errori di calcolo o violazioni nella quantificazione deve indicare con precisione il parametro corretto, l'errore asserito e gli atti rilevanti, senza demandare alla Corte una ricostruzione esplorativa degli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.