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Sentenza

Sentenza n. 4738/2026 - Roma, Sezione 3T

per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento - del decreto rettorale n. 2607/2025 del 5 agosto 2025, di approvazione degli atti della commissione esaminatrice della procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, s.c. 06/E2 - Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia e s.s.d. MED/24 - Urologia; - della relazione finale della Commissione esaminatrice e dei verbali tutti, incluso il verbale di insediamento; - del decreto rettorale n. 2018/2025 di proroga dei lavori della Commissione e, per quanto occorrer possa del d.r. n. 1101/2025 del 24 marzo 2025, di nomina della Commissione esaminatrice, nonché del bando e del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ove lesivo per il ricorrente, con particolare riferimento e al decreto rettorale di nomina del Prof. Enrico Finazzi Agrò nel ruolo dei professori ordinari e degli altri atti ad esso propedeutici (proposta di chiamata deliberata dal Dipartimento e approvazione da parte degli organi);

Giustizia amministrativa202513345

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti della Commissione e gli atti della riedizione della procedura valutativa per la chiamata di un professore ordinario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già candidato in precedenti riedizioni della medesima procedura e già vittorioso in precedenti giudizi di annullamento, ha impugnato il nuovo decreto rettorale di approvazione degli atti della Commissione, deducendo nullità e/o annullabilità per violazione ed elusione del giudicato, oltre a eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento, difetto di motivazione e sviamento. In particolare, ha sostenuto che la Commissione avesse nuovamente attribuito un peso indebito alla produzione scientifica più recente, in contrasto con i precedenti giudicati; avesse applicato in modo contraddittorio e incompleto i criteri relativi all’apporto individuale nelle pubblicazioni collettanee; avesse sottovalutato la sua documentata casistica operatoria, nonostante il precedente ordine giudiziale di valorizzare il divario oggettivo rispetto all’altro candidato; avesse predeterminato punteggi irragionevolmente ridotti per i titoli precedentemente esclusi dalla valutazione, quali partecipazione a congressi, premi e riconoscimenti, dottorato e borse di studio, così riducendo lo scarto curriculare in suo favore; avesse introdotto soltanto nella relazione finale criteri di prevalenza degli elementi già valutati rispetto a quelli rivalutati; e avesse concluso i lavori oltre il termine assegnato. Ha inoltre chiesto di essere dichiarato vincitore della procedura. L’Università ha eccepito il difetto di interesse, poiché il ricorrente era stato collocato a riposo e non avrebbe più potuto conseguire la nomina, e ha contestato nel merito la violazione del giudicato, sostenendo che le censure riguardassero valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di interesse. Poiché il ricorrente, per il sopraggiunto limite di età, non avrebbe più potuto ottenere in forma specifica la nomina a professore ordinario, il giudice ha ritenuto applicabile l’art. 34, comma 3, c.p.a., accertando l’illegittimità degli atti ai soli fini risarcitori. Ha ritenuto fondati il primo e il quinto motivo: la Commissione ha violato il giudicato enfatizzando la produzione scientifica degli ultimi dieci anni sulla base del solo incremento temporale e ha omesso di ricostruire adeguatamente l’apporto individuale nelle opere collettanee, separando indebitamente l’enucleazione dell’apporto dalla sua valutazione e non applicando tutti i criteri previamente stabiliti. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, poiché l’attribuzione di soli 1,6 punti al ricorrente per oltre quattromila interventi chirurgici, a fronte di zero punti all’altro candidato, ha sostanzialmente marginalizzato il divario clinico che i precedenti giudicati avevano imposto di valorizzare, integrando elusione del giudicato. È stata ritenuta fondata la prima parte del terzo motivo: i punteggi fissati per i titoli precedentemente pretermessi erano talmente ridotti da annullare o comprimere irragionevolmente lo scarto curriculare già accertato. È stata inoltre ritenuta fondata la restante parte del terzo motivo e il sesto motivo, poiché la Commissione, dopo che la rivalutazione aveva attribuito al ricorrente 48,65 punti contro 47,50 all’altro candidato, ha ribaltato l’esito sulla base di un rilievo postumo attribuito agli elementi già valutati, senza aver predeterminato tale criterio. Il giudice ha ritenuto esaurita la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, alla luce della reiterazione di giudicati di annullamento e della loro sostanziale elusione, e ha dichiarato che il ricorrente avrebbe dovuto vincere la procedura. La pronuncia non ha tuttavia rimosso gli atti, perché l’annullamento non avrebbe prodotto utilità pratica, ma ha dichiarato, esclusivamente ai fini risarcitori, l’illegittimità del decreto rettorale e degli atti presupposti. Il quarto motivo, parte del quinto e il settimo motivo sono stati assorbiti. L’Università è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.

    La disposizione consente di convertire la domanda di annullamento in un accertamento dell’illegittimità ai soli fini risarcitori quando l’annullamento non è più utile, purché il ricorrente manifesti tempestivamente l’interesse risarcitorio. Il TAR ne estende la ratio anche alla domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati

    La disposizione, richiamata dai precedenti giudicati, aveva impedito al giudice di dichiarare direttamente il ricorrente vincitore nella precedente fase, imponendo una nuova valutazione amministrativa dei titoli pretermessi.

  • art. 31, comma 3, c.p.a.

    il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione

    La pronuncia sulla spettanza del bene della vita è possibile quando la discrezionalità si sia esaurita e non residuino adempimenti istruttori; il TAR ha ritenuto che tali condizioni fossero maturate per effetto dei plurimi giudicati e della reiterata elusione.

  • art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di determinare il contenuto del provvedimento amministrativo o di emanarlo in luogo dell’amministrazione nei casi previsti; il TAR lo richiama per fondare la possibilità di riconoscere che il ricorrente avrebbe dovuto vincere la procedura.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela orienta l’interpretazione delle norme processuali e impone, quando la tutela in forma specifica non sia più possibile, una tutela per equivalente e, in presenza di reiterata elusione dei giudicati, una risposta giurisdizionale non meramente formale.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    È richiamato quale disciplina della nullità del provvedimento, anche con riferimento alla patologia derivante dalla violazione o elusione del giudicato.

  • art. 1, commi 17 e 18, l. 230/2005

    È richiamato per affermare che il ricorrente, avendo superato i limiti massimi di età, non avrebbe più potuto conseguire la nomina a professore ordinario.

  • art. 4, comma 14, del bando

    Per le pubblicazioni in collaborazione, il candidato può allegare dichiarazione che attesti il proprio contributo. In mancanza, le pubblicazioni in collaborazione, possono essere valutate purché sia possibile enucleare l’apporto individuale del candidato sulla base della coerenza con l’attività scientifica complessiva

    La disposizione imponeva alla Commissione di ricostruire l’apporto individuale nelle opere collettanee secondo criteri verificabili; la mera coerenza con l’attività scientifica complessiva non esauriva l’obbligo di motivazione quando mancava la dichiarazione del candidato.

  • art. 1 d.lgs. 517/1999

    È richiamato per evidenziare l’integrazione, nell’ambito medico-universitario, tra attività assistenziale, didattica e ricerca, rendendo irragionevole marginalizzare la documentata attività clinica nella valutazione comparativa.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento o la rimozione dell’atto non sia più utile perché il ricorrente non può conseguire in forma specifica il bene della vita, la manifestazione tempestiva anche non sacramentale dell’interesse risarcitorio consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’atto ai soli fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.; tale meccanismo può operare anche per domande concernenti la nullità derivante da violazione o elusione del giudicato.
  • La violazione del giudicato ricorre quando il nuovo atto riproduce i vizi già censurati o contrasta con prescrizioni puntuali della decisione; l’elusione del giudicato ricorre quando l’amministrazione adotta formalmente un nuovo atto, ma aggira sostanzialmente le statuizioni giudiziali perseguendo il medesimo risultato già dichiarato illegittimo.
  • In una procedura comparativa, il giudicato che impone di valorizzare un documentato divario nell’attività clinica non è rispettato mediante una valutazione meramente formale o quantitativamente irrisoria: la Commissione deve attribuire a tale elemento un peso effettivo e coerente con il rilievo concreto riconosciuto dal giudice, senza che ciò imponga necessariamente che esso sia da solo decisivo.
  • Nelle pubblicazioni collettanee, l’individuazione dell’apporto individuale e la valutazione della sua rilevanza scientifica sono giudizi connessi e non possono essere artificiosamente separati; la Commissione deve applicare tutti i criteri previamente stabiliti, ponderandoli senza attribuire rilievo esclusivo al posizionamento del nome, e deve motivare adeguatamente la ricostruzione dell’apporto di ciascun candidato.
  • Una Commissione non può introdurre soltanto nella valutazione finale un criterio di prevalenza degli elementi già valutati rispetto a quelli rivalutati in esecuzione del giudicato, se tale criterio non è stato predeterminato; la predeterminazione dei criteri deve precedere la valutazione e vincola la Commissione anche nell’ipotesi in cui la rivalutazione produca un esito diverso da quello originario.
  • La reiterata adozione di atti non conformi a plurimi giudicati può progressivamente consumare la discrezionalità tecnica dell’amministrazione; quando il potere residuo si sia esaurito e la reiterata condotta abbia determinato una sostanziale frattura del rapporto di fiducia, il giudice può accertare la spettanza del bene della vita e dichiarare che il candidato avrebbe dovuto risultare vincitore.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereNullità del provvedimentoSopravvenuta carenza di interesseDifetto di motivazione

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