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Sentenza

Sentenza del 19/04/2018 n. 2564 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Movimentazioni bancarie - Conti bancari del contribuente - Versamenti e prelievi - Assenza di prova - Operazioni non imputabili a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa - Legittimità dell'avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità della ripresa a tassazione ai fini IRPEF dei versamenti e dei prelievi riscontrati sui conti bancari del contribuente. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che tali operazioni non fossero imputabili a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa e che mancasse una prova specifica della loro natura reddituale.

La decisione

La ripresa a tassazione è stata ritenuta legittima. In presenza di movimentazioni bancarie rilevate dall'Amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire una prova analitica e documentata della loro estraneità a ricavi imponibili. La mera contestazione dell'imputabilità delle operazioni all'attività d'impresa non è sufficiente a superare la presunzione derivante dall'indagine bancaria. La decisione è conforme ai principi espressi da Cassazione n. 27075/2017 e n. 26652/2017.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 32

    Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati risultanti dai conti bancari e di presumere, salvo prova contraria del contribuente, che i versamenti e i prelievi non giustificati siano riferibili a componenti reddituali imponibili, secondo i presupposti previsti dalla norma.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 38

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche e costituisce una delle disposizioni richiamate nel quadro normativo dell'accertamento.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 39

    Disciplina le modalità dell'accertamento dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo, comprese le ipotesi di ricostruzione induttiva o analitica-induttiva.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 43

    Disciplina i termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria deve notificare gli avvisi di accertamento.

Massime di principio

  • Le movimentazioni bancarie possono costituire una base presuntiva per l'accertamento fiscale: i versamenti non giustificati possono essere considerati ricavi o redditi imponibili.
  • Il contribuente deve fornire una spiegazione specifica, documentata e riferita a ciascuna operazione contestata; non è sufficiente affermare genericamente che i movimenti non riguardano l'attività d'impresa.
  • Per superare la presunzione bancaria occorre dimostrare, ad esempio, che le somme derivano da finanziamenti, trasferimenti tra conti propri, restituzioni, donazioni, operazioni già dichiarate o altre causali non reddituali.
  • La prova contraria deve consentire di ricostruire l'origine e la destinazione delle somme, mantenendo coerenza temporale e contabile con la documentazione prodotta.
  • In assenza di una prova analitica dell'estraneità delle operazioni alla produzione di reddito, l'avviso di accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie può essere confermato.

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