Cassazione Civile, Ordinanza n. 19924/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione per l’anno 2007 redditi ritenuti non dichiarati, desunti da operazioni bancarie non giustificate: in particolare, un accredito di € 107.000,00 era stato considerato dall’Ufficio come possibile reddito imponibile, nonostante il contribuente avesse prodotto un CUD relativo a compensi percepiti dalla società C C Costruzioni s.r.l. e avesse dichiarato che il bonifico proveniva da una terza persona ed era un prestito ricevuto dalla convivente di uno zio. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato. In cassazione l’Agenzia ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica, sostenendo che la CTR avesse ignorato sia l’omessa dichiarazione del presunto reddito sia gli elementi che rendevano non credibile la tesi del prestito (assenza di fruttuosità, di scadenza, di rimborso parziale dopo cinque anni, di garanzie).
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione della CTR, pur stringata, era graficamente esistente e intelligibile: il giudice d’appello aveva chiaramente fondato la decisione sul presupposto che la provenienza del bonifico da un terzo e la dichiarazione del contribuente circa la natura di prestito costituivano idonea giustificazione della non redditività del versamento. La Corte ha quindi escluso la sussistenza di una motivazione apparente, rilevando che la sentenza non era priva dell’indicazione del percorso logico seguito, ma al più non si confrontava con tutti gli argomenti difensivi dell’Ufficio. Il ricorso è stato respinto e l’Agenzia condannata alle spese. È stato inoltre escluso l’obbligo del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, per l’esenzione derivante dal meccanismo della prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire l’iter logico decisorio e quindi non raggiunge il livello minimo di intellegibilità richiesto dalla Costituzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che operano tramite prenotazione a debito e sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse di giustizia.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamata dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non si confronti con tutti gli argomenti delle parti.
- Ai fini della nullità per motivazione apparente, è sufficiente che la decisione renda percepibile la ratio decidendi e gli elementi essenziali posti a fondamento del convincimento del giudice.
- Nel processo tributario, la contestazione della credibilità della giustificazione offerta dal contribuente non comporta automaticamente vizio di motivazione della sentenza se il giudice ha comunque esplicitato la ragione per cui ritiene superata la presunzione fiscale.
- La norma sul raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, in quanto operanti in regime di prenotazione a debito.
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