Cassazione Civile, Ordinanza n. 34827/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto la condanna dell'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ultime tre mensilità non corrisposte dalla società datrice di lavoro, ritenuta insolvente. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda, riformando il primo grado, perché non riteneva provato il requisito dell'insolvenza datoriale: dopo la cancellazione ultrannuale della società dal registro delle imprese, non risultavano ulteriori tentativi di esecuzione dopo un pignoramento negativo presso l'unità locale, né ricerche idonee a verificare l'eventuale titolarità di beni immobili o altre utilità aggredibili, incluso il bilancio finale di liquidazione. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione degli artt. 2, comma 5, l. n. 297/1982 e 1, comma 2, d.lgs. n. 80/1992, oltre a omessa valutazione di elementi istruttori, sostenendo di avere già esperito un pignoramento presso la sede legale e presso l'unità locale della società e di non essere tenuto a ulteriori attività esecutive, ritenute inutili o aleatorie, dopo l'estinzione della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto della domanda. Ha ribadito che, per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia in caso di datore non soggetto a fallimento, il lavoratore deve provare, con ordinaria diligenza, che le garanzie patrimoniali del datore siano risultate insufficienti all'esito di un serio e adeguato esperimento dell'esecuzione forzata. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato la mancanza di ricerche sul patrimonio immobiliare e sul bilancio finale di liquidazione della società estinta, nonché l'assenza di verifiche circa eventuali utilità distribuibili ai soci. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 5, l. n. 297/1982
Individua il presupposto per l'intervento del Fondo di Garanzia, che richiede la prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore all'esito di un serio e adeguato esperimento esecutivo.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 80/1992
È richiamato come base normativa dell'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento di TFR e ultime mensilità nei casi previsti.
art. 380-bis c.p.c.
Norma sul procedimento camerale non partecipato per la trattazione del ricorso in cassazione.
art. 2495, secondo comma, c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese non preclude, in presenza di residuo attivo distribuito ai soci, l'aggressione di tali utilità da parte dei creditori sociali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per TFR e ultime retribuzioni, il lavoratore deve dimostrare che il patrimonio del datore sia insufficiente dopo un serio e adeguato tentativo di esecuzione forzata, valutato secondo l'ordinaria diligenza del creditore.
- L'onere probatorio non impone di esperire azioni esecutive inutili, aleatorie o economicamente sproporzionate; tuttavia richiede almeno le ricerche ragionevolmente esigibili sui beni agevolmente aggredibili del debitore.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua estinzione non esonerano il creditore dall'allegare e verificare l'eventuale esistenza di residui attivi o di utilità distribuibili ai soci, quando ciò sia rilevante per l'aggressione patrimoniale.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella, congruamente motivata, compiuta dal giudice di merito.
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