Sentenza del 11/10/2018 n. 7030 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Attività di bar/ricevitoria - Rideterminazione dei ricavi - Attività del bar dismessa - Ileggittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto illegittimo e, conseguentemente, l'avviso di accertamento basato sulla rideterminazione dei ricavi riferita all'attività dismessa deve essere annullato. La decisione valorizza la necessità che gli elementi utilizzati dall'Amministrazione finanziaria siano concretamente pertinenti e riferibili all'attività svolta nel periodo d'imposta contestato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la rideterminazione dei ricavi operata dal fisco ai fini Irpef, sostenendo che l'accertamento si fondava su variabili riferite all'attività di bar, ormai dismessa. Tali elementi non erano quindi rappresentativi dell'attività effettivamente esercitata nel periodo oggetto di accertamento e non potevano costituire una base attendibile per la ricostruzione dei ricavi.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 39
La norma disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi e consente la rettifica dei ricavi quando sussistano elementi idonei a fondarla. La sua applicazione richiede tuttavia che i dati e le presunzioni utilizzati siano attendibili, pertinenti e riferibili all'attività effettivamente esercitata nel periodo oggetto di controllo.
Massime di principio
- In un accertamento analitico-induttivo, i parametri utilizzati per ricostruire i ricavi devono riferirsi all'attività concretamente svolta nel periodo d'imposta contestato.
- Non è legittimo fondare la rideterminazione dei ricavi su caratteristiche, beni, volumi o variabili proprie di un'attività cessata o dismessa, se tali elementi non sono più rappresentativi della situazione economica del contribuente.
- Il contribuente può contestare l'accertamento dimostrando la non attualità o non pertinenza dei dati utilizzati dall'Amministrazione finanziaria, soprattutto in presenza di cessazione, ridimensionamento o trasformazione dell'attività.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare in modo adeguato il collegamento tra gli elementi presuntivi impiegati e l'attività effettivamente esercitata, evitando ricostruzioni basate su dati meramente astratti o riferiti a periodi e attività diversi.
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