Sentenza n. 660/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria - Reggio Calabria del 16 dicembre 2024, che aveva riconosciuto alle minori il diritto alla presa in carico e alla terapia ABA per 20 e 15 ore settimanali, nonché disposto rimborsi e risarcimenti
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minori)
Prevale il privato
La controversia
I genitori, anche in rappresentanza delle figlie minori, hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del TAR pubblicata il 16 dicembre 2024 e notificata all’ASP il 28 gennaio 2025. Il giudicato aveva riconosciuto alle minori il diritto alla presa in carico per un trattamento con metodologia ABA, secondo il progetto individuato dalla CTU, per 20 ore settimanali per una minore e 15 per l’altra, fino al compimento dei 14 anni, con successiva rivalutazione, in forma diretta oppure indiretta mediante rimborso delle terapie private; aveva inoltre riconosciuto risarcimenti patrimoniali e non patrimoniali e rimborsi delle spese di CTU. I ricorrenti hanno dedotto che l’ASP non aveva garantito né la presa in carico né i rimborsi delle terapie private e non aveva adempiuto alle statuizioni economiche, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. L’ASP ha sostenuto di avere avviato le procedure per i pagamenti e di avere proposto, dopo visite dell’8 aprile 2026, l’inserimento delle minori presso la Fondazione Marino, struttura accreditata, in forma diretta; ha imputato ai genitori il rifiuto della proposta. I ricorrenti hanno contestato che la proposta non specificasse il piano terapeutico ABA, la data di effettiva presa in carico né l’assenza di liste d’attesa, e hanno invocato la continuità terapeutica, anche in relazione alla delibera aziendale n. 928/2025. Nel corso del giudizio l’ASP ha adottato una determina del 29 giugno 2026 per liquidare € 10.310,78 a titolo di danni, interessi e rivalutazione, oltre alle somme per spese legali e CTU; i ricorrenti hanno quindi circoscritto l’inadempimento residuo alla presa in carico terapeutica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle statuizioni economiche e restitutorie, essendo intervenuto il pagamento disposto con determina del 29 giugno 2026. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza quanto alla presa in carico terapeutica: il giudicato aveva accertato un diritto soggettivo delle minori e impartito una condanna immediata, incondizionata e vincolante, non rimessa a una nuova valutazione dell’ASP circa la terapia o il carico orario. La proposta presso la Fondazione Marino non costituiva una concreta opzione terapeutica, perché non indicava quando sarebbe iniziata la presa in carico, quale specifica terapia sarebbe stata erogata né assicurava il rimborso delle terapie private nel periodo transitorio. In tali condizioni il rifiuto dei genitori era giustificato, anche per l’esigenza di continuità assistenziale; la storia terapeutica delle minori confermava che tale esigenza non equivaleva a un rifiuto aprioristico di collaborare. L’ASP è stata pertanto obbligata a dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, garantendo la presa in carico diretta o indiretta secondo il progetto della CTU: 20 e 15 ore settimanali di terapia ABA fino ai 14 anni, con successiva rivalutazione. Dalla pubblicazione della sentenza del 2024 e fino all’eventuale presa in carico diretta deve essere rimborsato, se adeguatamente documentato, il costo delle prestazioni private. Per l’ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta, con mandato di assicurare anche gli stanziamenti e le operazioni contabili necessarie; l’esaurimento dei fondi o l’indisponibilità di cassa non sono legittime cause ostative all’esecuzione. Le spese di lite sono state compensate, con contributo unificato a carico dell’ASP, ove versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
In accoglimento del ricorso, deve, quindi, essere ordinato all’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, al capo della sentenza in epigrafe
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta perché provveda in sostituzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato abbia accertato un diritto soggettivo e imposto una prestazione sanitaria in termini specifici e incondizionati, l’amministrazione non può rimettere in discussione il contenuto della condanna né sostituire la prestazione riconosciuta con una nuova valutazione amministrativa incompatibile con il titolo.
- La presa in carico presso una struttura accreditata costituisce una concreta modalità di esecuzione del giudicato solo se la proposta individua la prestazione terapeutica dovuta e consente di stabilire quando essa sarà effettivamente avviata; una proposta priva di tali indicazioni, che non garantisca neppure la copertura terapeutica nel periodo di attesa, non adempie il titolo.
- Se il giudicato ammette l’erogazione diretta o, in alternativa, il rimborso delle prestazioni private, l’amministrazione deve assicurare il rimborso delle terapie documentate nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza e l’effettiva presa in carico diretta.
- Il rifiuto dei destinatari di una proposta terapeutica non integra mancata collaborazione quando la proposta non assicura la prestazione stabilita dal giudicato e il rifiuto è giustificato da esigenze documentate di continuità assistenziale.
- Nell’esecuzione del giudicato, la mancanza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce, di per sé, legittimo impedimento al pagamento: il commissario ad acta deve attivare le misure contabili e finanziarie necessarie all’adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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