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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20503/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto (proposto ex artt. 35-bis e 69 legge 26 luglio 1975, n. 354) disponendone l'acquisto di un lettore di CD/DVD a uso musicale ricreativo. L'Amministrazione deduceva violazione dell'art. 87 dell'ordinamento penitenziario e dell'art. 40 del regolamento (DPR 30/06/2000, n. 230), sostenendo che l'uso di CD/DVD sia ammesso solo per motivi di studio, e denunciava altresì violazione dell'art. 41-bis e dell'art. 2 Cost., per presunta discriminazione in favore dei detenuti sottoposti al regime del 41-bis rispetto ai detenuti ordinari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'art. 40 del regolamento non impone un divieto assoluto, ma che la concessione di lettori per CD/DVD a uso ricreativo richiede un bilanciamento con le esigenze di controllo e con l'incidenza sull'organizzazione dell'istituto (impegno di risorse umane e materiali per la messa in sicurezza dei dispositivi e dei supporti). L'ordinanza impugnata ha invece costruito il diritto del detenuto come assoluto (richiamando anche artt. 2, 9, 21 e 33 Cost.) e non ha effettuato una valutazione concreta dell'impatto sull'amministrazione, limitandosi a prevedere la piombatura dei supporti. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio, affinché il Tribunale valuti in concreto l'incidenza sulla gestione dell'istituto e le esigenze di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 87 ordinamento penitenziario

    Norma richiamata dall'Amministrazione in relazione ai poteri organizzativi e di sicurezza dell'ente penitenziario; la Corte ne considera rilevante il quadro normativo complessivo ai fini del bilanciamento tra interessi del detenuto e esigenze di sicurezza.

  • DPR 30/06/2000 n. 230, art. 40

    "ai detenuti e agli internati è consentito usare un apparecchio radio personale. Il direttore, inoltre, può autorizzare l'uso, anche nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio"

    Non costituisce un divieto assoluto di autorizzare lettori per CD/DVD a uso ricreativo, ma la sua portata impone un bilanciamento: la richiesta può essere autorizzata solamente previa valutazione dell'impatto sulla sicurezza e sull'organizzazione dell'istituto.

  • art. 41-bis ordinamento penitenziario

    Il regime differenziato implica esigenze di maggior controllo e sicurezza; la concessione di dispositivi va valutata con particolare attenzione quando il detenuto è sottoposto al 41-bis, per l'incidenza sulle misure di sicurezza e sull'organizzazione.

  • artt. 2, 9, 21, 33 Costituzione

    Richiamati nella ordinanza impugnata per sostenere interessi costituzionalmente rilevanti (dignità, cultura, espressione), ma la Corte osserva che tali interessi non configurano automaticamente un diritto soggettivo assoluto in contrasto con le esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto.

  • L. 26 luglio 1975, n. 354, artt. 35-bis e 69

    Norme proceduralmente utilizzate dal detenuto per proporre il reclamo; nonché quadro normativo di riferimento per le tutele dei detenuti.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 29815 del 25/06/2021; Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021)

    Sez. 1, n. 29815/2021; Sez. 1, n. 43484/2021

    La giurisprudenza ha affermato che l'art. 40 non vieta in assoluto i lettori di CD ma che la richiesta deve essere valutata in rapporto alle esigenze di sicurezza e all'incidenza organizzativa; è legittimo il diniego quando la messa in sicurezza dei dispositivi comporta oneri non sostenibili.

Massime di principio

  • L'art. 40 del regolamento penitenziario non vieta automaticamente l'uso di lettori di CD/DVD a scopo ricreativo, ma non crea neppure un diritto soggettivo assoluto del detenuto a ottenerli.
  • La richiesta di dispositivi o supporti informatici/elettroacustici va sempre bilanciata con le esigenze di ordine e sicurezza dell'istituto e con l'incidenza sull'organizzazione (risorse umane e materiali necessarie alla messa in sicurezza).
  • Per i detenuti sottoposti al regime del 41-bis il criterio di bilanciamento è più rigoroso: esigenze di controllo aumentate possono legittimare il diniego per motivi organizzativi e di sicurezza.
  • Il giudice di merito, prima di riconoscere il diritto, deve effettuare una valutazione concreta e motivata sull'impatto dell'autorizzazione sull'istituto; la mera evocazione di principi costituzionali non supplisce alla mancata verifica operativa e organizzativa.
  • In caso di diniego adeguatamente motivato dall'Amministrazione penitenziaria sulla base di oggettive difficoltà di messa in sicurezza o di oneri eccessivi, tale diniego è legittimo e non costituisce discriminazione illegittima.

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