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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09538/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un operaio forestale, già dipendente regionale a tempo indeterminato e poi transitato all'Agenzia regionale, aveva chiesto il riconoscimento dell'indennità di funzione a decorrere dal 1° aprile 2010, sostenendo di aver svolto continuativamente mansioni di capo operaio e di autista di mezzi di servizio. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato, ritenendo applicabile il regime privatistico previsto dalla normativa regionale e dal relativo CCNL. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della l.r. Puglia n. 3/2010, art. 12, e dell'art. 54 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il lavoratore fosse rimasto nei ruoli regionali e soggetto al CCNL enti locali, senza diritto all'indennità; (2) violazione dell'art. 117 Cost. e degli artt. 2, 40 e 40-bis d.lgs. 165/2001, deducendo che l'ente, quale pubblico ente non economico, non potesse applicare la contrattazione collettiva privatistica; (3) violazione dell'art. 6 d.l. 78/2010 e dell'art. 1, comma 3, l. 196/2009, assumendo che la norma di contenimento della spesa avesse abrogato o reso inapplicabile l'indennità di funzione per il personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non correttamente riferito alla motivazione della sentenza impugnata e comunque privo di specifiche censure sull'interpretazione della delibera regionale e sull'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Ha poi rigettato il secondo e il terzo motivo, affermando che per gli operai dell'ARIF la disciplina regionale consente l'applicazione del CCNL privatistico di settore e che tale applicazione non è incompatibile con la natura pubblica dell'ente né è esclusa, nel caso concreto, dall'art. 6 d.l. 78/2010, anche perché le disposizioni di contenimento della spesa per le regioni non operano in via diretta ma come principi di coordinamento della finanza pubblica. La Corte ha quindi respinto integralmente il ricorso, condannando l'Agenzia soccombente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • l.r. Puglia n. 3/2010, art. 12

    comma 2, lett. a), comma 3, comma 4, comma 5

    La disciplina regionale prevede il transito di determinato personale alla nuova Agenzia e consente, per gli operai interessati, l'inquadramento nel CCNL privatistico di settore con il relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale; il richiamo contrattuale va letto in coerenza con l'articolazione interna del personale e con l'opzione esercitata dal dipendente.

  • art. 54 d.lgs. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente come parametro asseritamente violato, ma non risulta decisivo nella soluzione adottata.

  • art. 117 Cost.

    Invocato per contestare l'applicazione del CCNL privatistico; la Corte non ne trae un ostacolo alla disciplina regionale di settore.

  • d.lgs. 165/2001, artt. 2, 40 e 40-bis

    Richiamati dal ricorrente per escludere l'operatività della contrattazione collettiva privatistica nel pubblico impiego; la Corte ribadisce invece la compatibilità, nel caso degli operai forestali, con il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.

  • art. 6 d.l. n. 78/2010

    La norma di contenimento della spesa non è stata ritenuta idonea a travolgere il trattamento economico riconosciuto dalla disciplina regionale e dal CCNL di settore; per le regioni opera come principio di coordinamento della finanza pubblica, non come divieto diretto e automatico.

  • art. 1, comma 3, l. n. 196/2009

    Richiamato in relazione alla disciplina di coordinamento della finanza pubblica, ma non decisivo ai fini del rigetto del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte nel precisare che l'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo è censurabile anche per omesso esame di fatto decisivo, oltre che per violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Le regole ermeneutiche dei contratti si applicano, in quanto compatibili, anche all'interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. 165/2001

    Non citato così nel testo; il riferimento corretto è all'art. 12, comma 3, della l.r. Puglia n. 3/2010.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • L'interpretazione di una delibera o di un atto amministrativo a contenuto non normativo costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è sufficiente un generico richiamo alle norme ermeneutiche, ma occorre indicare specificamente i canoni violati e i punti della motivazione da cui la decisione si discosta.
  • Se il lavoratore deduce il diritto a un trattamento economico previsto da una disciplina speciale di settore, il giudice deve verificare l'effettivo transito del personale e l'eventuale esercizio dell'opzione prevista dalla normativa; la censura in cassazione deve colpire puntualmente tali accertamenti fattuali.
  • La contrattazione collettiva privatistica può trovare applicazione anche in rapporti di lavoro alle dipendenze di enti pubblici, quando una legge speciale di settore lo preveda per una determinata categoria di personale; la natura pubblica dell'ente non è di per sé incompatibile con tale scelta normativa.
  • Le disposizioni di contenimento della spesa pubblica non possono essere invocate in modo astratto per neutralizzare un trattamento economico riconosciuto da una disciplina speciale, occorrendo dimostrare un'effettiva e diretta incompatibilità normativa nel caso concreto; per le regioni, tali disposizioni operano come principi di coordinamento finanziario.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione su una pluralità di rationes autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte in modo specifico; la mancata critica di un accertamento decisivo rende il motivo inammissibile o comunque infondato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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