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Sentenza

Sentenza n. 347/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia - sezione lavoro- n. 419 dell’11/9/2025, limitatamente a quanto concerne la rifusione delle spese di lite.

Giustizia amministrativa202600127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia n. 419 dell’11 settembre 2025, limitatamente al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia n. 419 dell’11 settembre 2025, nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento delle spese legali in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e non ancora ricevuto il pagamento. Ha chiesto l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per l’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché dagli atti non risultava che tutte le somme dovute in forza della sentenza passata in giudicato fossero state pagate e non sussistevano ragioni per ritardare ulteriormente l’ottemperanza. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per pagare le spese legali dovute. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale fase sostitutiva, il Prefetto di Perugia o un funzionario da lui delegato quale commissario ad acta, incaricandolo, su richiesta della parte ricorrente e decorso inutilmente il termine, di adottare ogni atto amministrativo e contabile necessario al pagamento delle somme ancora dovute. Ha posto a carico del Ministero il compenso del commissario, fissato in euro 500,00, da pagare sulla base della relazione documentata sull’attività svolta e della dichiarazione di avvenuta ottemperanza. Ha invece escluso la penalità di mora, ritenendola iniqua alla luce della notoria difficoltà degli uffici ministeriali nell’eseguire tempestivamente la numerosissima serie di sentenze relative alla carta docente, in un quadro normativo non univoco. Ha condannato il Ministero anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Costituiscono la base normativa dell’azione di ottemperanza al giudicato amministrativo o, come nel caso concreto, all’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure previste dalla norma.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la penalità di mora; nel caso concreto il giudice ha ritenuto di non applicarla perché la misura sarebbe risultata iniqua in relazione alla notoria difficoltà dell’amministrazione nell’esecuzione tempestiva di una vasta serie di sentenze.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    È stato considerato il termine da attendere, dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, prima di promuovere l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È stato richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, tenendo conto della semplicità e della serialità della controversia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l’esecuzione della parte di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento delle spese di lite, anche quando il giudicato si è formato su una sentenza del giudice ordinario e l’esecuzione è devoluta al giudice amministrativo nei limiti previsti dalla legge.
  • Quando dagli atti non risulta l’integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato e non sussistono ragioni per ulteriori ritardi, il giudice dell’ottemperanza assegna all’amministrazione un termine per adempiere e può nominare sin d’ora un commissario ad acta, condizionando l’intervento sostitutivo all’inutile decorso del termine e alla richiesta della parte.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento delle somme dovute, con compenso posto a carico dell’amministrazione inottemperante e liquidato sulla base della documentazione relativa all’attività svolta.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: può essere esclusa quando, in relazione alle circostanze concrete e alla situazione organizzativa dell’amministrazione, la sua applicazione risulti iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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