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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00828/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di un controllo contabile sulle dichiarazioni di consumo di energia elettrica relative alle annualità 2009-2012, l'amministrazione finanziaria contestava a una società energetica l'omesso pagamento di accise per euro 112.714,19, comprensivi di imposta, interessi e indennità di mora. La contestazione si fondava sull'assunto che la società avesse continuato a utilizzare, per compensare le accise dovute da marzo 2011 a febbraio 2012, un credito d'imposta maturato nel 2008 e non più spettante, poiché soggetto a decadenza biennale ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995. La società sosteneva invece che, nel sistema delle accise sull'energia elettrica, il credito derivante da maggiori versamenti poteva essere portato in detrazione nelle annualità successive e che il termine biennale per il rimborso non era ostativo all'utilizzo del credito prima della cessazione del rapporto tributario. La CTR della Lombardia aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo applicabile l'art. 56 del TUA e, comunque, che il termine decadenziale decorresse dalla dichiarazione annuale. In Cassazione l'Agenzia denunciava violazione dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995, dell'art. 56 del medesimo testo unico e degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il rimborso dell'accisa indebitamente pagata va richiesto entro due anni dal pagamento, pena decadenza, e che la soluzione della CTR fosse contraria alla disciplina positiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha chiarito che la regola biennale dell'art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 riguarda il rimborso delle accise indebitamente versate, mentre nel caso di specie veniva in rilievo un credito da maggiori accise sull'energia elettrica, fisiologicamente utilizzabile in detrazione sui successivi acconti annuali. Richiamando il consolidato orientamento formatosi in tema di accise sul gas naturale e poi esteso all'energia elettrica, la Corte ha affermato che il credito d'imposta non è reclamabile come rimborso prima della chiusura del rapporto tributario e che il termine biennale decorre, quando il credito debba essere chiesto in restituzione, dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale; finché il rapporto prosegue, il credito può essere portato in compensazione con i successivi versamenti. Poiché la sentenza impugnata si era conformata a tali principi, il ricorso è stato rigettato. È stata disposta la compensazione delle spese in considerazione delle incertezze interpretative esistenti all'epoca della controversia.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995

    termine di due anni dalla data di pagamento

    disciplina generale del rimborso delle accise indebitamente pagate, applicabile solo quando il credito sia azionato come ripetizione di indebito e non quando sia ancora utilizzabile in detrazione nei successivi versamenti.

  • art. 56 d.lgs. n. 504/1995

    richiama l'art. 14 del TUA; nel sistema delle accise sull'energia elettrica il credito emerge dalla dichiarazione annuale ed è utilizzabile in compensazione fino alla chiusura del rapporto tributario.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge, senza specifica elaborazione autonoma nel decisum.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge, senza specifica elaborazione autonoma nel decisum.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento della censura di violazione di legge proposta in cassazione.

Massime di principio

  • Nel sistema delle accise caratterizzato da versamenti periodici in acconto e dichiarazione annuale, il credito che maturi per eccedenza d'imposta non va assimilato immediatamente a un rimborso, ma può essere portato in detrazione dei versamenti successivi finché il rapporto tributario resta aperto.
  • Il termine biennale di decadenza previsto per la richiesta di rimborso delle accise indebitamente pagate decorre dalla dichiarazione annuale solo quando il credito sia ormai non più compensabile e si trasformi in pretesa restitutoria.
  • La disciplina del rimborso delle accise non può essere applicata in modo da impedire l'utilizzo del credito formatosi in annualità precedenti e ancora spendibile mediante il meccanismo legale di compensazione con gli acconti delle annualità successive.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato un'interpretazione del sistema impositivo, la sentenza di merito che vi si conformi resiste alla censura di violazione di legge.
  • Nel giudizio di cassazione, la violazione dell'articolato regime delle accise va scrutinata distinguendo tra credito utilizzabile in compensazione e vero e proprio diritto al rimborso, poiché solo nel secondo caso opera il termine decadenziale biennale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiDecadenzaCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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