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Ordinanza

Ordinanza n. 229/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento dell’atto di aggiudicazione del 13.11.2025 della gara per assegnare i “lotto 2, con Cig B7D3CC10A7, della “procedura negoziata n. 650/2025 ex artt. 155 comma 3 lett. B, 162 comma 2 e 168 comma 6 del d. lgs. 36/2023 da svolgersi in modalità telematica per la definizione di un contratto quadro da concludersi con un solo operatore economico per l'affidamento della fornitura di polielettrolita cationico in emulsione confezionato in cisternette in polietilene del volume di 1000 litri ciascuna o consegnato sfuso tramite autocisterna”, dei verbali di gara approvazione noti e ancora celati a Snf (es. verbali di seduta riservata “10/09/2025” e “24/09/2025” citati nel provvedimento di aggiudicazione), oltre i provvedimenti presupposti, consequenziali o comunque connessi, ivi incluse le note 1.12.2025 prot. n. 69656 ai controinteressati all'accesso e prot. n. 69659 a seguito di istanza d'accesso Snf, nonché, in quanto occorra, l'avviso di gara, come emendato dalla “errata corrige”, il capitolato speciale di appalto, e la restante documentazione di gara (modelli: domanda di partecipazione [doc 10], di DGUE, di autodichiarazione, di dichiarazione d'avvalimento, di offerta economica, nonché per la caducazione ex tunc, o in subordine ex nunc, del contratto che fosse frattanto stipulato tra Publiacqua e Chimpex e per il subentro di Snf nella sua esecuzione, con riserva successiva di domanda risarcitoria per equivalente ex art. 30 c. 5 cpa per i danni arrecatile da provvedimenti e comportamenti impugnati, e con istanza ex art. 116 c.p.a. per l'accertamento del diritto di SNF di accedere ai documenti della gara non ancora rilasciati, nonché tutti i documenti attestanti gli accertamenti condotti da Publiacqua sulle verifiche su offerta, dichiarazioni e documenti prodotti da Chimpex, per la condanna di Publiacqua a rilasciare copia integrale e non oscurata degli stessi, e per l'annullamento in quanto occorra delle già impugnate note Publiacqua 1.12.2025 prot. n. 69656 ai controinteressati all'accesso e prot. n. 69659 sull'istanza d'accesso Snf, nella parte nella quale non rilasciano i documenti chiesti in accesso difensivo da Snf, oltre che per l'emanazione ex art. 34 c. 1 lett. e) cpa delle misure idonee ad attuare il giudicato, inclusa la nomina di commissario ad acta”.

Giustizia amministrativa202503701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o mancato integrale rilascio della documentazione di gara richiesta mediante accesso difensivo, nonché aggiudicazione della gara a un’altra impresa

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 2 di una procedura negoziata telematica per la conclusione di un contratto quadro relativo alla fornitura di polielettrolita cationico, unitamente ai verbali di gara, agli atti presupposti e alle note della stazione appaltante concernenti l’istanza di accesso. Ha inoltre proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per ottenere l’accertamento del diritto di accesso difensivo alla documentazione di gara non ancora rilasciata, inclusi gli atti relativi alle verifiche sull’offerta, sulle dichiarazioni e sui documenti prodotti dall’aggiudicataria, con condanna della stazione appaltante alla consegna integrale e non oscurata. Erano state formulate anche domande connesse all’eventuale caducazione del contratto, al subentro e alla successiva domanda risarcitoria, ma l’ordinanza decide esclusivamente l’istanza di accesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., poiché la stazione appaltante aveva messo a disposizione della ricorrente, il 12 gennaio 2026, tutta la documentazione richiesta e la ricorrente aveva dichiarato di averne conseguito la disponibilità. Il Collegio ha ritenuto che l’ordinanza decisoria resa sull’istanza di accesso comporti la liquidazione delle spese del relativo giudizio incidentale nello stesso provvedimento. Sebbene l’amministrazione avesse infine soddisfatto l’istanza, le spese sono state poste a suo carico per il colpevole ritardo, pari a quasi due mesi rispetto all’istanza presentata il 19 novembre 2025; il fatto che, al momento della proposizione dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., non fosse ancora definitivamente maturata la determinazione amministrativa sull’accesso è stato ritenuto sostanzialmente irrilevante. Le spese sono state invece compensate nei rapporti con la controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    istanza per l’accesso ai documenti amministrativi

    L’istanza di accesso proposta nel giudizio ha carattere decisorio e, anche quando la documentazione venga successivamente rilasciata, la decisione sulla cessazione della materia del contendere deve accompagnarsi alla liquidazione delle spese del giudizio incidentale.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    misure idonee ad attuare il giudicato, inclusa la nomina di commissario ad acta
  • art. 30, comma 5, c.p.a.

    domanda risarcitoria per equivalente

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione mette a disposizione del richiedente, nelle more del giudizio, tutta la documentazione oggetto di un’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., e il ricorrente dichiara di averla ricevuta, la domanda di accesso deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere.
  • L’ordinanza che definisce l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. ha carattere decisorio; pertanto, le spese del giudizio incidentale devono essere liquidate nello stesso provvedimento anche quando l’amministrazione abbia soddisfatto la pretesa durante il processo.
  • La sopravvenuta ostensione dei documenti non esclude la condanna alle spese dell’amministrazione se il rilascio è avvenuto con colpevole ritardo rispetto alla richiesta di accesso, dovendosi considerare il comportamento tenuto prima della soddisfazione della pretesa.
  • Ai fini della regolazione delle spese dell’istanza di accesso, è sostanzialmente irrilevante che, al momento della proposizione dell’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., non si fosse ancora definitivamente formata la determinazione amministrativa sulla richiesta di accesso, quando l’amministrazione abbia successivamente riconosciuto la fondatezza della richiesta mediante l’integrale ostensione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoAccesso documentaleDecisione e riti specialiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicitàOnere della prova e principio dispositivo

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